Comitato civico: ?occhio alle bollette dell?acqua?
Dal professore Raimondo Cuccaro, portavoce del comitato civico, riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato: Dalla padella alla brace. La societ? Teleservizi s.p.a. , con sede legale in Caserta alla via Lamberti, ha inviato ai cittadini di Pignataro Maggiore un avviso di costituzione in mora, per omesso pagamento dei canoni idrici relativi all?anno 2002 ed eccedenza 2000. Molte fatture di riferimento dell?avviso sono di quelle da definirsi ?pazze? e perci? stesso vanno avversate perch? illegittime. La societ? incaricata alla riscossione non ha tenuto conto della sentenza n.1510/c/2004 del giudice di Santa Maria Capua Vetere, regolarmente notificata al Consorzio Idrico di Caserta il 07/05/2005 repertorio n.29, che, a seguito di ricorso predisposto dal Comitato Civico e presentato da alcuni cittadini, stabil? il principio che ad un servizio scadente e discontinuo, come quello documentato a Pignataro Maggiore, doveva corrispondere una riduzione del canone di circa il 60%. Il giudice statu? anche che il canone relativo al nolo del contatore non era dovuto, perch? gia considerato come costo per determinare il prezzo del servizio e che le spese postali per l?invio della fattura non potevano ricadere a carico degli utenti. Gli utenti, che hanno ricevuto le fatture senza la decurtazione disposta dal giudice, possono opporsi alla minacciata esecuzione, come anche i cittadini che non hanno impugnato a suo tempo l?inviata fattura. Infatti, tutti possono ricorre contro l?avviso di costituzione in mora per ottenere la decurtazione delle somme non dovute. Inoltre, si avvisa i cittadini che per questi motivi possono avere libero accesso alla visione della sentenza presso il Comitato Civico che ha sede presso l?Agenzia di autoscuola Cuccaro in via Roma. Infine, e? opportuno ricordare che, dalla mancata impugnativa nei termini dell?atto di costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore, che sono: l?inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura degli interessi legali; l?interruzione del termine di prescrizione (art.2943 c.c.) e l?obbligo, in capo al debitore, di risarcire l?eventuale danno. Pertanto, si consiglia di non trascurare i termini e di valutare l?opportunit?, ove necessario, di una impugnativa davanti al Giudice di Pace competente. Il Comitato Civico rimane a disposizione dei cittadini che sono interessati alla presentazione dei ricorsi.