Bolli auto arretrati: una tassa non dovuta, che va impugnata
(Raimondo Cuccaro) Un battagliero comitato civico di pignataro maggiore scopre altre cartelle pazze nella regione. La Regione Campania sta inviando a migliaia di casertani, e non solo, una valanga di ?avvisi bonari? per tasse di possesso auto e motocicli, la cosiddetta vecchia tassa di circolazione, relativi soprattutto alle annualit? 2000, 2001 e 2002. La procedura ? quanto meno dubbia e non appare corretta per cui va senza dubbio verificata e, ove necessario, contestata. Il Comitato Civico di Pignataro Maggiore, attese alcune verifiche, intende segnalare alla trasmissione televisiva ?Mi manda Rai Tre? i casi eclatanti che fanno supporre che la Regione Campania ha proceduto alla cieca, anche in relazione alla mole degli avvisi emessi, per il fatto che si potrebbe evincere che o siamo tutti evasori o qualcosa non ha funzionato nei sistemi informatici di rilevazione. La legge 53/83 impone una prescrizione triennale per cui la Regione non pu? pretendere tributi prescritti e procedere a tappeto, senza alcuna verifica, inviando avvisi di pagamento anche a chi ha radiato il veicolo, ha gi? pagato o addirittura non ha mai iscritto il veicolo presso i pubblici registri, il cui pagamento, per effetto di quella iscrizione, sarebbe dovuto integralmente, come nel caso accaduto al signor Oreste Di Nuccio, di Calvi Risorta, il quale si appresta a presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria. Le regole vanno rispettate da tutti, Regione Campania compresa, giacch? l?articolo 5, comma 51, del D.L. 953/82, recita: ?L?azione dell?Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento?. Quindi, il termine per il recupero della tassa in questione ? triennale, come del resto ha confermato anche la Cassazione. La Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza 311 del 15/10/2003, ha dichiarato illegittime eventuali proroghe disposte da leggi regionali osservando che il legislatore, pur attribuendo alle Regioni il gettito della tassa, non ha tuttavia sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi del tributo. L?inghippo, per?, sta in un ?codicillo? della finanziaria 2003, laddove l?articolo 37 del D. L. 269 del 30/09/2003, convertito in legge 326/2003, successivamente modificato dall?articolo 2, comma 37, della legge 350/2003 (finanziaria 2004), ha prorogato al 31/12/2005 i termini per il recupero della tassa automobilistica scaduti tra la data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero tra il 2/10/2003 ed il 31/12/2005. La beffa sta comunque nel fatto che anche la proroga ? scaduta il 31 dicembre 2005. Viviamo certamente in un mondo di incertezze e oggi non resta che sperare nelle associazioni dei consumatori perch? impugnino la norma, che si appalesa illegittima, a tutela degli interessi dei contribuenti.