Contratti nulli se non firmati.
Non v’è utente che non abbia ricevuto allettanti offerte contrattuali per cambiare gestore telefonico. Abbiamo chiesto all’Avvocato Antonietta Fiata da Bellona se dobbiamo continuare ed essere disturbati a qualsiasi ora del giorno. “Per attivare un contratto, cambiare gestore o aggiungere un servizio accessorio, il sì al telefono non basta. E nemmeno l'invio del kit a casa: senza consenso scritto, il contratto è nullo, qualunque sia l'offerta. Le novità sono in vigore da qualche settimana, continua l’avv. Fiata, ma a quanto pare non tutti i gestori di servizi di telefonia e internet si sono adeguati. Dal 26 gennaio scorso, però, tutti i contratti che non rispettano le nuove direttive non hanno alcun valore, chi si trovasse con richieste di pagamento non deve pagare e ha diritto al ripristino del contratto precedente senza spese. E se la soluzione tarda, si deve denunciare l'accaduto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha messo a punto le nuove norme e previsto multe decisamente salate, fino a 2,5 milioni di euro. E stabilito un principio fondamentale: la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non equivale mai ad un consenso. Insomma al telefono non è vero che "chi tace acconsente". Inoltre,le nuove regole per l'offerta, in base alle norme contenute nel Regolamento dell'Autorità, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, l'operatore deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo della telefonata e il proprio nome e cognome. Al termine della conversazione l'addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se chi risponde si mostra interessato, chi ha telefonato deve anche comunicare, al temine della conversazione, il numero della pratica e i recapiti ai quali è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni. La conversazione può essere registrata, ma solo se chi risponde al telefono è d'accordo, e in ogni caso si deve essere avvertiti di questa possibilità. Ma anche se la conversazione è registrata e c'è il consenso al servizio, questo non può partire finché non c'è un contratto scritto”. Conclude l’avv. Antonietta Fiata.