Non v’è utente che non abbia ricevuto allettanti offerte contrattuali per cambiare gestore telefonico. Abbiamo chiesto all’Avvocato Antonietta Fiata da Bellona se dobbiamo continuare ed essere disturbati a qualsiasi ora del giorno. “Per attivare un contratto, cambiare gestore o aggiungere un servizio accessorio, il sì al telefono non basta. E nemmeno l'invio del kit a casa: senza consenso scritto, il contratto è nullo, qualunque sia l'offerta. Le novità sono in vigore da qualche settimana, continua l’avv. Fiata, ma a quanto pare non tutti i gestori di servizi di telefonia e internet si sono adeguati. Dal 26 gennaio scorso, però, tutti i contratti che non rispettano le nuove direttive non hanno alcun valore, chi si trovasse con richieste di pagamento non deve pagare e ha diritto al ripristino del contratto precedente senza spese. E se la soluzione tarda, si deve denunciare l'accaduto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha messo a punto le nuove norme e previsto multe decisamente salate, fino a 2,5 milioni di euro. E stabilito un principio fondamentale: la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non equivale mai ad un consenso. Insomma al telefono non è vero che "chi tace acconsente". Inoltre,le nuove regole per l'offerta, in base alle norme contenute nel Regolamento dell'Autorità, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, l'operatore deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo della telefonata e il proprio nome e cognome. Al termine della conversazione l'addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se chi risponde si mostra interessato, chi ha telefonato deve anche comunicare, al temine della conversazione, il numero della pratica e i recapiti ai quali è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni. La conversazione può essere registrata, ma solo se chi risponde al telefono è d'accordo, e in ogni caso si deve essere avvertiti di questa possibilità. Ma anche se la conversazione è registrata e c'è il consenso al servizio, questo non può partire finché non c'è un contratto scritto”. Conclude l’avv. Antonietta Fiata.
Contratti nulli se non firmati.
Posted By Redazione On In Notizie | Comments DisabledCondividi questo articolo qui: