Prostituzione, interviene il Comune.

Contro il meretricio scende in campo anche il sindaco Pascariello. Emanata ordinanza che vieta alle auto

di fermarsi ed alle donne di vestire in modo discinto. È stato raggiunto un grosso risultato nella lotta contro la prostituzione ed i clienti che, con i loro comportamenti, favoriscono la schiavizzazione, il commercio e la vendita del corpo della donna. In pratica, anche il Sindaco Angelo Antonio Pascariello è sceso in campo e si è erto a paladino delle povere donne costrette, loro malgrado, a prostituirsi e ad alimentare la catena dei “protettori”, “omminicchi” senza onore e spina dorsale che vivono sulle spalle delle donne. Ieri mattina, Pascariello, sensibile anche alle proteste che partivano dalla gente e che, puntualmente abbiamo rappresentato dalle pagine del nostro quotidiano, ha emanato l’ordinanza nr. 50 DEL 4 settembre 2007. Ecco il testo dell’ordinanza che vieta alle auto di fermarsi ed alle donne di vestire discinte: “Il Sindaco: premesso che il territorio del Comune di San Nicola La Strada ha un costante flusso automobilistico con un alto rapporto di transiti giornalieri – residenti; rilevato che il controllo sistematico del flusso veicolare da parte della Polizia Locale ha evidenziato una significativa tendenza all’aumento della velocità dei veicoli, soprattutto in orario notturno e nelle direttrici stradali più importanti, con superamento dei limiti di sicurezza e messa quindi a repentaglio dell’incolumità delle persone; attesa, altresì, la rilevazione della frequenza, nel contempo, di comportamenti imprudenti e comunque in violazione del codice della strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, da correlare, evidentemente, allo svolgersi di trattative per prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli; considerato che, in effetti, la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da soggetti alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via, con comportamenti che sono causa di forte turbativa della circolazione, per il generarsi di code di traffico, di frenate improvvise e di repentini arresti dei veicoli e/o di altre manovre che costituiscono intralcio al traffico veicolare nonché grave pericolo per la pubblica incolumità; rilevato che l’uso generale di beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l’analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere – dovere ex art. 823 del Codice Civile per l’Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla conservazione ed ordinaria utilizzazione, nonché prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione; rilevato che il fenomeno della prostituzione sulle strade è tutt’ora decisamente rilevante, risultando dedite al meretricio sul territorio comunale un gran numero di persone; considerato, peraltro, che, per ragioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Locale sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi, collegati allo svolgimento su suolo stradale di trattative per prestazioni sessuali a pagamento; rilevato altresì che l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 consente di adottare i provvedimenti indicati dal precedente art. 6 commi 1, 2 e 4 con idonea ordinanza sindacale; visto il Regolamento di Polizia Urbana che vieta nei luoghi pubblici, o in vista del pubblico, di compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore ed il decoro della città, pregiudicare l’igiene e la vivibilità dell’abitato, ed in particolare di mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il comune senso del pudore; considerato che l’attività di meretricio esercitata sul suolo pubblico con abbigliamento indecoroso e indecente o mostrando nudità è riconducibile  al divieto del Regolamento di Polizia Urbana e del punto 1 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75, punita con una sanzione amministrativa da 15 a 92 euro, ovvero dall’art. 726 del codice penale; ritenuto, altresì, che l’abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed occasione dei predetti comportamenti che interferiscono con la regolare circolazione del traffico e mettono a repentaglio l’incolumità delle persone sulle pubbliche strade; preso atto che tra i compiti primari dell’Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dal fenomeno della prostituzione; considerato che i provvedimenti che fanno divieto di porre in essere i comportamenti sopra evidenziati vanno estesi a tutto il territorio comunale, avendo presente che, altrimenti, gli stessi comportamenti ed inconvenienti tenderebbero a trasferirsi sulle strade non considerate dai divieti; ritenuto, per i motivi sin qui adottati, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano; visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267; visto l’art. 7, in combinato disposto con l’art. 6, 1° 2° e 4° comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni; vista la Legge 24.11.1981 n. 689; ordina: 1) In tutto il territorio comunale del Comune di San Nicola La Strada è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella “fermata del veicolo” per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento ovvero l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio autoveicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente Ordinanza; 2) In tutto il territorio del Comune di San Nicola La Strada, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana è fatto divieto di mostrarsi in pubblico con abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che esercitano la professione, oltrechè motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico, è preordinato altresì ad evitare comportamenti e atteggiamenti che inducano alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare; 3)Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge 20.02.1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, per le violazioni alla presente Ordinanza sarà applicata, a norma dell’art. 7 bis/1° comma del D.Lgs 18.98.2000 n. 267, la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro; A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Regionale della Campania, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato. La presente Ordinanza è trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito Internet comunale. Il Comando di Polizia Locale di San Nicola la Strada, le Forze di Polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell’esecuzione del presente provvedimento. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio Municipale, dandone altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali”. Un grande passo avanti nella direzione della umanizzazione della donna e che le restituisce la sua dignità.

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