La soluzione della crisi: lo scioglimento anticipato del Parlamento
In questi giorni di grande fermento politico, con l’articolo che segue cercheremo di capire il percorso che porta allo scioglimento anticipato del Parlamento. Per iniziare dobbiamo fissare alcuni punti che riguardano i poteri del Presidente della Repubblica, primo il capo dello Stato può sciogliere entrambe le camere o una sola di esse, secondo procede ad ascoltare i Presidenti di Camera e Senato, che esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante, terzo questo potere non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale a meno che non coincidono con gli ultimi sei mesi della legislatura, tale prassi prende il nome di “semestre bianco”. Ma a chi spetta la decisione finale riguardo la conclusione anticipata della legislatura? Se volessimo rimanere legati al dato letterale, potremmo fare riferimento al “semestre bianco” che autorizzerebbe a vederlo come un potere prettamente presidenziale, con la speranza che l’elezione di un nuovo Parlamento sia favorevole ad un secondo mandato nei confronti del Capo dello Stato, anche se la prassi politica ha sempre escluso la possibilità di rielezione del Presidente della Repubblica, anche se manca un esplicito impedimento costituzionale. Di contro però il potere della controfirma ( che ha la funzione di invalidare l’atto del Presidente della Repubblica che non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità e che gli atti che hanno valore legislativo e gli atti indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri), evita che il Presidente possa decidere da solo, ma potrebbe giustificare un interpretazione che presupponga l’esistenza di una proposta del Governo, configurando lo scioglimento come atto sostanzialmente governativo. Se vogliamo cercare una conclusione possiamo combinare i due elementi, il semestre bianco e la controfirma, sarebbe pure lecito ritenere che siamo in presenza di una atto complesso alla cui redazione partecipano allo stesso modo il Capo dello Stato ed il Governo. Ma se teoricamente sono ammissibili tutte e tre le “letture”, non rimane che soffermarci sugli equilibri complessivi della forma di governo. L’esperienza italiana ha per diverso tempo operato con tecniche differenti da quelli del parlamentarismo maggioritario, spiega perché lo scioglimento è considerato come “atto complesso o duumvirale. Quando il Capo dello Stato si trova di fronte a coalizioni post-elettorali con frequenti crisi di governo, svolge la funzione di intermediazione politica, cercando di fare coagulare una coalizione che esprime il Governo. Se ogni tentativo fallisce, l’unica via che resta è lo scioglimento del Parlamento. Tutto ciò spiega perché lo scioglimento anticipato è configurato come una specie di estrema ratio, nel momento in cui il Parlamento non è in grado di esprimere nessuna maggioranza e nessun Governo si procede allo scioglimento, perciò la dottrina costituzionalistica, quando ha fissato i presupposti dello scioglimento li ha fissati nell’impossibilità del Parlamento di funzionare correttamente in quando capace di formare una maggioranza. Dopo lo scioglimento, il Governo dimissionario resta in carica per “l’ordinaria amministrazione”, fino alle prossime elezioni.