Ordinanza sull’ospitalità del cittadino straniero

Castel Morrone: Con ordinanza numero 13 datata 12 Marzo 2008, avente ad oggetto “Ordinanza per l’attuazione delle disposizioni legislative generali concernenti la disciplina sull’ospitalità del cittadino straniero” il Sindaco di Castel Morrone Pietro Riello ha ordinato a chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero a chi ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili posti sul territorio comunale, a darne comunicazione scritta, entro il termine di quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza ed ha incaricato altresì  il Corpo della Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dall’ordinanza. Infatti l’ordinanza nella sua completezza recita  “Il Sindaco RICHIAMATO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7 in materia di obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro; PRESO ATTO che il citato art. 7 del D.Lgs. 286/98 impone l’obbligo nei confronti di chiunque fornisca alloggio od ospitalità, ovvero assuma alle proprie dipendenze un cittadino straniero, che di ciò debba darne comunicazione entro le 48 ore all’Autorità locale di Pubblica sicurezza; CONSIDERATO che il comma 2° del sopra richiamato art. 7 del D.Lgs. 286/98 stabilisce quali siano gli elementi che detta comunicazione deve comprendere; PRESO ATTO che nell’ambito delle rispettive attribuzioni, i Comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato; VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell’Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati; ATTESO che in conseguenza dell’entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ulti mesi si è registrato un significativo incremento dei flussi migratori; PRESO ATTO di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 200704163/15100/14865 del 6 aprile 2007 relativamente ai compiti di verifica demandati ai Comuni in ordine all’assenza o al venir meno delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario accertati nel corso degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30/2007 che prevede in tal caso la comunicazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di allontanamento; ORDINA Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili posti sul territorio comunale è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni sopra citate sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. INCARICA Il Corpo di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.“

Il Portavoce ed Addetto Stampa Comunale
Giuseppe Di Fonzo 

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post