Pensione ed esonero nel pubblico impiego
I dipendenti pubblici (tranne il personale della scuola) con 35 anni di anzianità di servizio, per gli anni 2009-2011 può ottenere un esonero, cioè una sospensione del rapporto di lavoro, di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni e percepire un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze fisse ed accessorie, e maturare i contributi in misura intera. Se il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%. La richiesta di esonero deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno (a condizione che entro l'anno solare sia raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva) e non è revocabile. L'esonero non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità, purché non a favore di amministrazioni pubbliche o di società e consorzi dalle stesse partecipati. Circa il trattenimento in servizio, la nuova normativa distingue una fase transitoria da una a regime. La differenza rispetto alla precedente normativa (art.16 decreto legislativo 503/92) è nella facoltà attribuita all'amministrazione di avvalersi o no del dipendente anche dopo che abbia maturato il diritto di andare in pensione. Sulla risoluzione del rapporto di lavoro le norme sono immediatamente applicabili e l'amministrazione pubblica è tenuta a rispettare il preavviso di 6 mesi dopo che il dipendente abbia raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.