Codice di deontologia per avvocati e investigatori privati
Il codice di deontologia che fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, pubblicato in GU del 24 dicembre 2008, è entrato in vigore l'1 gennaio 2009. Queste le nuove regole: Avvocati e investigatori privati possono informare la clientela anche oralmente sull'uso che sarà fatto dei loro dati personali. Avvocati e investigatori privati debbono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici, e custodire con cura fascicoli e documentazione, per evitare che personale non autorizzato ne prenda visione. Gli avvocati debbono fornire istruzioni al personale di studio, affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc., e vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero essere nocive per il cliente. Estinto il procedimento o il mandato, atti e documenti possono essere conservati solo se necessari per altre esigenze difensive. Gli investigatori privati, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati: le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto dalla difesa. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente; ci si può avvalere di altri investigatori privati solo se nominati all'atto del conferimento (o anche dopo, se tale possibilità è stata prevista). Conclusa l'attività investigativa e comunicati i risultati al difensore, i dati raccolti devono essere cancellati.