Pensioni, domande entro il 26 gennaio
Scadenza in vista per il personale della scuola che vuole lasciare il servizio dal 1° settembre del 2009. Il 26 gennaio è l'ultimo giorno per presentare all'istituto di appartenenza la domanda per il collocamento a riposo con la pensione di anzianità o di vecchiaia. Come ogni anno, entro lo stesso termine vanno presentate anche le richieste per restare nella scuola da pensionati con un rapporto a part time o per essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età. USCITA ANTICIPATA Per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico, gli insegnanti e il restante personale possono accedere alla pensione di anzianità con una sola finestra nel corso dell'anno. Il concentramento delle uscite al 1° settembre ha comportato una correzione dei nuovi requisiti previsti dalla legge 247/2007 per l'anno 2009. Mentre infatti per la generalità dei dipendenti 35 anni di contributi e 58 di età sono sufficienti solo se raggiunti entro il 30 giugno, per il personale della scuola le stesse condizioni valgono per ulteriori sei mesi. Come per il passato, inoltre, i requisiti di età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno. Questo significa, tanto per fare un esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità dal 1° settembre del 2009 anche se a tale data si hanno solo 34 anni e 8 mesi di servizio e un 'età di 57 anni e 8 mesi. A partire dal 2010 anche il personale della scuola dovrà rispettare, come mostra la tabella, i requisiti più severi previsti per le altre categorie, ferma restando la possibilità di lasciare il servizio a qualsiasi età con 40 anni di contributi.
PENSIONE E PART TIME Dopo la pensione si può lavorare anche senza lasciare definitivamente la scuola. La legge 662/96 consente infatti ai dipendenti di ruolo che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità di passare dal tempo pieno al part time. Chi si avvale di questa possibilità percepirà una parte pensione e una di retribuzione commisurata alle ore lavorate. Al momento della cessazione dal servizio, l'Inpdap ricalcolerà il trattamento pensionistico, maggiorandolo per i contributi acquisiti durante il periodo di lavoro a part time. L'indennità di buonuscita sarà invece liquidata una sola volta al termine dell'attività lavorativa.
USCITA PER VECCHIAIA Una sola finestra di uscita, dal 1° settembre di ogni anno, è prevista anche per la pensione di vecchiaia. Per le donne, che rappresentano l'80% del personale docente, il diritto scatta a al compimento del 60° anno di età. Non si tratta comunque un obbligo, visto che come i colleghi maschi possono continuare a lavorare fino al compimento del 65° anno di età. Non è più lasciata invece alla libera scelta del dipendente la permanenza in servizio per altri due anni fino al 67° anno di età. Alla luce delle nuove regole varate con la legge 133/2008 per il pubblico impiego, il trattenimento in servizio è rimesso alla decisione dell'amministrazione, la quale potrà stabilire per esigenze di funzionalità il collocamento a riposo di coloro che hanno raggiunto il 65° anno di età. Sulla base delle stesse norme potrà essere mandato a casa, con un preavviso di sei mesi, anche chi ha maturato 40 anni di contributi.