Photored ed autovelox, babele all’italiana

Alcune settimane orsono una sentenza della Cassazione, relativa al 2003, aveva creato diverse aspettative in relazione agli autovelox. È giunta ora la precisazione del Comandante della Locale Polizia Municipale, Capitano Antonio Laurenza, che chiarisce i contorni della vicenda. “Senza entrare in polemica con quanti non hanno avuto l’accortezza di approfondire l’argomento verbali accertati con rilevatori elettronici quali photored e/o autovelox e magari anche condividendo personalmente la tesi di coloro i quali reputano a volte eccessivo l’utilizzo di detti strumenti da parte di alcuni comuni, vorrei tentare senza presunzione e con un pizzico di professionalità acquisita facendo questo lavoro  di fare chiarezza sulla recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha indotto tutti quelli che non l’hanno approfondita a scrivere su diversi quotidiani delle autentiche baggianate. Anche i vari telegiornali hanno contribuito in questi ultimi periodi a diffondere notizie distorte e fuorvianti per ottenere forse risultati preventivati e suggeriti da oscuri progetti futuri. La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza numero 7388 del 26/03/2009 ha accolto il ricorso di un cittadino di Modena che nel lontano 13/10/2003 aveva ricevuto un verbale per essere passato con il semaforo rosso ad un incrocio accertato con apparecchiatura photored f17a e senza la presenza del vigile accertatore. Ebbene” – prosegue Laurenza – “tale sentenza essendo stata emessa ben sei anni dopo ha indotto taluni a pensare che tutti i verbali accertati attualmente con questo sistema senza la presenza del vigile durante il loro funzionamento fossero tutti illegittimi. In realtà per una corretta interpretazione della sentenza occorre far riferimento al lasso temporale a cui la stessa si riferisce. l’infrazione contestata all’epoca dalla polizia municipale di Modena era supportata dall’ art. 384 del regolamento del n.c.d.s.e l’art. 201 comma 1 ter del n.c.d.s. sebbene già introdotto dal decreto legislativo n° 151 del 27/06/2003 per poter essere applicato agli accertamenti in modo automatico(senza al presenza del vigile)necessitava di un’apposita omologazione per il dispositivo photored f17a che e’ arrivata solo in data 18/03/2004 con il decreto dirigenziale n° 1130. La nota del Ministero dei Trasporti del 4/06/2008 n° 47276 sui dispositivi in esame chiarisce che prima del 18/03/2004 gli stessi erano omologati solo per essere utilizzati con la presenza del vigile. La Corte di Cassazione riferendosi ai fatti del 13/10/2003 accoglie la tesi del cittadino in quanto supportata dalla inderogabilità della contestazione immediata da parte di una norma precisa del n.c.d.s. art. 200 e art. 384 del regolamento. nulla innova rispetto al diritto successivo 18/03/2004 e sul legittimo utilizzo degli apparecchi automatici debitamente omologati dal 18/03/2004 per funzionare in assenza degli agenti operanti ai sensi dell’art. 201 comma 1 ter n.c.d.s. in definitiva alla luce di quanto sentenziato dalla corte di cassazione e delle vigenti normative i photored f17a debitamente omologati possono funzionare senza l’ausilio dell’agente accertatore e dunque l’apparecchio utilizzato dalla Polizia Municipale di San Nicola La Strada è debitamente omologato per il funzionamento in modalità automatica sin dalla sua prima istallazione. Come considerazione finale personale e condivisa dall’intero corpo di P.M.” – ha concluso Laurenza – “c’è da dire che qualora gli organi superiori decidessero in modo inequivocabile e con leggi chiare che tali accertamenti sono illegittimi il comando P.M. di San Nicola La Strada come anche tutti gli altri comandi non avrebbe nessuna difficoltà a spegnere definitivamente tali apparecchi”.

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