Photored, nulle le multe se manca il vigile

Non finiscono mai di stupire le sentenze della Corte di Cassazione in relazione alle multe elevate a causa del Photored, quell'infernale macchinetta che “fotografa” le autovetture che attraversano con il semaforo giallo/rosso. Anche l'Amministrazione comunale di San Nicola La Strada che dal 2003 ha installato prima quattro e poi sei apparecchiature, in più di un'occasione si è trovata di fronte ad automobilisti che hanno presentato ricorsi ai Giudici di Pace. Ora è intervenuta la Corte di cassazione – Sezione II^ civile – con la sentenza nr. 23084 del 30 ottobre 2009 avente ad oggetto “Violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 201 cod. strada – introdotto dall’articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214. Secondo la Corte, le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell’articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui sono nulle le multe se l’infrazione è stata rilevata con il “photored” senza la presenza del vigile. La Corte, infatti, con sentenza 23084/2009 del 30/10/2009, accogliendo il ricorso di un automobilista ha ricordato che ”la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile può evitare”. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della considerazione che l’automobilista non aveva provato il ”non corretto funzionamento dell’apparecchiatura”. La Cassazione ha ora ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della presenza del vigile in quanto l’apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che ‘’si presta a possibili errori”. Nella sentenza si legge inoltre che “non è decisivo il fatto che l’art. 384 reg. att. del Cds ricomprenda nell’ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l’attraversamento dell’incrocio col semaforo rosso perchè si tratta di una norma che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili”. Alla luce della predetta sentenza la stessa Amministrazione comunale di San Nicola La Strada dovrebbe dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati, perché la sicurezza stradale piò essere perseguita con più efficaci strumenti quale la messa in sicurezza delle strade nonché con campagne educative più persuasive specie nei confronti dei giovani.

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