Petizione parlamentare
Il Prof. Massimo Parillo docente presso l’Isis di Castel Volturno (CE) ha inviato ai Presidenti dei due rami del Parlamento
(Senato e Camera dei Deputati) una petizione parlamentare chiedendo iniziative per garantire la piena applicazione dell’obbligo di pubblicazione informatica degli atti delle istituzioni scolastiche. La petizione con il riferimento (1641) è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura) della Camera dei Deputati.
Il Prof. Parillo nella premessa ha evidenziato che i comma 1 e 5 dell’art. 32 della L.69/09 dispongono: “1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Secondo quanto previsto dall’articolo in oggetto, tutte le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Purtroppo ciò non avviene per cui si chiede di prevedere una legge che garantisca la piena applicazione dell’art. 32 della legge 69/09 e, quindi, di prevedere un sistema sanzionatorio certo, per le istituzioni scolastiche che risultassero inadempienti.
Di seguito il testo integrale della petizione:
Al Presidente del Senato della Repubblica
On. Renato Giuseppe Schifani
Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Gianfranco Fini
Oggetto: petizione parlamentare ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione.
Richiesta di provvedimenti legislativi al fine di garantire la piena applicazione dell’art. 32 della legge 69/09, nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche.
Premesso che l’art. 32 della L.69/09 dispone:
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” Che, secondo quanto previsto dall’articolo in oggetto, tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
Che il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ed in modo specifico l’Art 14 “Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche”, stabilisce che: “I provvedimenti addottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.”
Considerato che i provvedimenti delle Scuole si dividono per soggetto emanante in: provvedimenti del Dirigente scolastico, provvedimenti del Direttore amministrativo (Segretario) se ad esso delegato dal Dirigente scolastico, provvedimenti degli Organi collegiali o Consiglio d’Istituto o Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto o Collegio docenti o Consiglio di classe.
Che i provvedimenti sono sostanzialmente: o le graduatorie del personale docente ed Ata o le elezioni degli organi collegiali o i bandi o gli avvisi sindacali (es. indizione dello sciopero, i sindacati trasmettono avvisi vari da pubblicare all'albo relativi alle loro attività, relativi alla convocazione di assemblee col personale) o le convocazioni degli organi collegiali (Consiglio d’Istituto, assemblee genitori) o le delibere del Consiglio d’Istituto o i verbali del Consiglio d’Istituto o i contratti d’appalto (D.I. N.44 del 1/2/2001) o i contratti del personale docente ed Ata o i contratti degli esperti esterni o i regolamenti o l’Avviso di procedura di selezione comparativa e il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione (a norma dell’articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 – art 35) per la creazione di un albo di esperti finalizzato al conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa (a norma dell’art. 40 del D.I. 1. 2. 2001, n. 44). o ed altri avvisi.
Che la pubblicazione dei provvedimenti online dovrebbe garantire: trasparenza (garantire la conoscenza delle informazioni al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle PA di raggiungere gli obiettivi nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici) pubblicità (garantire che atti e documenti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati) e consultabilità (messa a disposizione di atti e documenti solo a soggetti determinati per garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi).
Che da numerosi siti delle istituzioni scolastiche non è in alcun modo possibile risalire alla documentazione di cui sopra, il che è verificabile da una semplice ricerca internet
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si chiede di prevedere una legge che garantisca la piena applicazione dell’art. 32 della legge 69/09 e, quindi, di prevedere un sistema sanzionatorio certo, per le istituzioni scolastiche che risultassero inadempienti.
Vitulazio, 28 agosto 2012
Prof. Massimo Parillo, docente presso l’Isis di Castel Volturno, Caserta.
Prof. MASSIMO PARILLO Viale Italia, 6 81041 Vitulazio Caserta Tel.:366.66.20.708 Email: massimoparillo@libero.it