Il Comune deve risarcire i danni provocati dal cane randagio
Giorni addietro, mentre percorrevo una strada di Bellona a bordo della mia motocicletta, fui aggredito da un grosso cane randagio che mi fece perdere il controllo del mezzo finendo contro un muro ed arrecando rilevanti danni alla mia motocicletta. A chi posso chiedere i danni?
Giriamo la domanda all’avvocato Giusy Vastante che al nostro interlocutore fa sapere: “Il Comune deve risarcire i danni al centauro caduto dalla moto a causa del cane randagio. Lo stabilisce la sentenza n. 17118 del 12 settembre 2012 del Tribunale civile di Roma che ha liquidato al centauro caduto dalla moto a causa di un randagio. Il principio riconosciuto dal giudice di merito sta nel fatto che comunque spetta al comune il risarcimento dei danni subiti dal motociclista caduto in seguito al passaggio di una cane randagio. Ciò anche se vi è una responsabilità delle Asl sulla gestione del fenomeno dei randagi. L’amministrazione comunale, in tali casi, non può essere esonerata da responsabilità in virtù del principio del "neminem laedere", che la rendono responsabile dei danni conseguenti alle condotte omissive per comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Da ciò discende che l’ente locale deve risarcire i danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, poiché l’amministrazione locale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – è obbligato, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”.