Come il mobbing cambia la vita

Anche la nostra provincia, purtroppo, non è estranea al fenomeno del mobbing. La mancanza di una legge che chiarisca le caratteristiche di questo triste fenomeno fa sì che un lavoratore, per ottenere giustizia, debba percorrere l’iter giudiziale sino alla Corte di Cassazione per veder tutelati i propri diritti. Opportunamente, pertanto, vede la luce – fresco di stampa – il lavoro “Come il mobbing cambia la vita”, destinato alla conoscenza dell’intero fenomeno sotto più punti di vista. Autore Fernando Cecchini, prefazione di Antonino Sorgi – Editore Ferrari Sinibaldi.
Fernando Cecchini fu costretto a interessarsi al fenomeno del mobbing, suo malgrado, a seguito di un’esperienza personale al termine della quale ottenne un equo indennizzo. Forte di una vasta esperienza gestionale, acquisita nel settore della ricerca presso industrie multinazionali, ha finalizzato il proprio know‐how a sostenere i lavoratori. Autore di pubblicazioni sul fenomeno del mobbing e sempre più coinvolto nelle problematiche del lavoro, ha maturato una grande conoscenza in materia partecipando in qualità di oratore a numerosissimi convegni nazionali ed internazionali.
Collaboratore dello Sportello Nazionale Mobbing INAS‐CISL – C/O Inas-Cisl Sede Centrale, Viale Regina Margherita, 83/D 00198 Roma 06/8443364 Fx 06/8547856 Cell 330967012 – è coordinatore dei Centri Mobbing Cisl. Recentemente ha presentato l’argomento mobbing su RAI NEWS – http://altrevoci.blog.rainews24.it/2012/10/25/mobbing-e-vessazioni-sul-luogo-del-lavoro/ –
Un nuovo intervento di Cecchini è programmato su ClassTv canale 27 del digitale terrestre che andrà in onda giovedì 15 novembre  prossimo alle ore 10.
“La Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2012, n. 18927 – Azioni vessatorie e mobbing – ci informa Cecchini – con la sentenza n.18927, si è espressa sul diritto al risarcimento del lavoratore anche nel caso di non completa configurabilità del mobbing. La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con questa sentenza ha stabilito che basta una serie di episodi che, insieme, dimostrino che le vessazioni lamentate siano reali e non ipotizzate; se a queste ne consegue un  danno psicologico per il lavoratore questo  è dunque risarcibile, in quanto il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la sicurezza del lavoratore anche nell’ambito del corretto comportamento reciproco di tutti i collaboratori e del suo personale comportamento nei riguardi del suo dipendente.
"Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il Giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati – esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri – pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili".

 

 

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