L’avvocato Giusy Vastante risponde alle domande dei lettori
La multa è illegittima senza la produzione della documentazione fotografica Lo ha confermato il Giudice di Pace di Cassino nella sentenza n. 2570 depositata il 18 gennaio 2012. Il caso riguardava una vittima del Tutor che aveva proposto ricorso avverso la sanzione ritenuta illegittima. Secondo l’automobilista la sanzione era stata elevata non a seguito di un verbale di accertamento bensì su una mera fotografia. All'udienza, poi, la Polizia Stradale rimasta contumace, non produceva la documentazione fotografica richiesta. Così il Giudice, avv. Silvia Marini, accoglieva il ricorso ricordando che “la rilevazione della velocità con un apparecchio elettronico non conferisce al successivo verbale fede privilegiata, trattandosi di circostanza alla quale l'accertatore non ha assistito personalmente, e che pertanto la pubblica amministrazione ha l'obbligo, in quanto attrice, di produrre in giudizio la fotografia“. Inoltre il giudice adito puntualizzava che “le circostanze apprese dal pubblico ufficiale a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito, semmai rappresentano materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice “. Pertanto il mancato deposito della fotografia, costituisce inadempimento dell'amministrazione all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c. e quindi tale omissione determina l’illegittimità della sanzione.