Animali domestici nei condomini: profili giuridici
La presenza di animali nei condomini é un problema all'ordine nel giorno nelle assemblee e nei tribunali ordinari. Sono sempre più frequenti i vicini infastiditi da cani e gatti, che tentano in ogni modo di allontanarli. Quello che molti non sanno é che esiste una normativa ormai consolidata in materia, tale da garantire certezza e completezza al Diritto di Proprietà. Fondamentale é il principio sancito dalla Sentenza 899 della Corte di Cassazione, che formalizza in maniera chiara il diritto al possesso di animali all'interno delle abitazioni condominiali : "E' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Un regolamento condominiale che detenga una norma contraria é limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo". Fanno eccezione a questa disposizione solo l'allontanamento giudiziario per motivi di ordine sanitario ( molto raro in realtà! ) e la presenza di un Regolamento Condominiale Contrattuale. Quest'ultimo non va confuso con il classico e frequente Regolamento Condominiale Assembleare. La differenza fra i due è abissale, ma solo l'ultimo (spesso chiamato semplicemente Regolamento di Condominio ) è menzionato nel codice civile ed é obbligatorio nei complessi con oltre dieci condomini. Si tratta di un documento in cui possono essere inserite solo disposizioni sull'uso delle cose comuni e le percentuali di spesa basate su calcoli millesimali. Il Regolamento Condominiale Contrattuale è, al contrario, un vero e proprio contratto. Sottoscritto con consenso al momento dell'acquisto, può contenere l'attribuzione o meno di maggiori diritti o regole di comportamento valide per tutti i condomini. Solo con questo tipo di regolamento, depositato all'Agenzia del Territorio, può essere limitata la presenza di Animali domestici. Divieti del genere nel mero Regolamento di Condominio Assembleare non avrebbero alcun effetto di Legge anche se votati con la Maggioranza dei condomini. Nemmeno addurre il disturbo della quiete pubblica a causa dei rumori è una valida giustificazione all'allontanamento degli animali domestici. Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza 1393, la potenza dell'abbaio è inferiore ai 90dB e di conseguenza “il fatto non sussiste”. I padroni e i nostri amici a quattro zampe, nel rispetto dell'educazione e del comune senso civico, possono finalmente dormire sonni tranquilli.