Con la crisi è tempo di Cassa Integrazione Guadagni

Il progressivo aggravarsi della crisi economica mondiale che ha investito anche il nostro Paese, impone una riflessione sugli strumenti di sostegno del reddito presenti ed operanti da anni nel nostro ordinamento: tra questi si ritiene opportuno soffermarsi sulla cassa integrazione guadagni (CIG) che assume sempre una maggiore rilevanza. Sempre di più imprese in Italia sono in affanno, in sofferenza per calo o mancanza di lavoro, commesse, materie prime, per eventi improvvisi di certo non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. Motivo per cui  molti datori intervengono con la sospensione  temporanea forzata di dipendenti, ricorrendo alla cassa integrazione. La CIG è intervento straordinario di sostegno di reddito, a beneficio di lavoratori sospesi temporaneamente dall'attività lavorativa per motivi riconducibili a crisi di mercato.E' un istituto previsto dalla legge italiana, consiste in una prestazione erogata dall'INPS in favore di lavoratori. Si distingue in ordinaria e straordinaria. La CIG ordinaria è attivabile a fronte di eventi transitori  non imputabili all'imprenditore o agli operai, legata ad una crisi temporanea di mercato.La CIG straordinaria è disposta  nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversioni aziendali.Della CIG possono beneficiare i lavoratori assunti come operai, impiegati, quadri; sul lato del datore raggiunto l'accordo con le parti sindacali per la sospensione dei lavoratori, l'azienda procede alla compilazione della domanda di cig nella quale saranno specificati il periodo di sospensione, i lavoratori interessati ed il numero di ore di cig richiesti.
I lavoratori in CIG, disoccupati, o in mobilità, hanno sempre più necessità di ricorrere a forme alternative di guadagno che molto spesso, sono di tipo precario. Se non si fa attenzione si rischia di rimanere senza il lavoro e senza trattamenti di sostegno. In caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro remunerata; la regola generale è che l'attuale disciplina non sancisce una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sia essa autonoma oppure subordinata. La legge obbliga solo il lavoratore a fornire all'INPS comunicazione preventiva di avere intrapreso un'attività alternativa, pena la perdita dell'integrazione salariale. Nella migliore o peggiore ipotesi bisogna tutelare il lavoratore, nel ricordo del lontano art. 1 della Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". …ma, purtroppo, oggi in Italia di lavoro non c'è!!

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