Il ricorso di Nuzzi alla CIVIT pone seri problemi all’amministrazione
Continua il braccio di ferro fra il Consigliere comunale del Gruppo Misto di opposizione Enrico Nuzzi ed il Sindaco del Comune di San Nicola la Strada. Ora Nuzzi è in attesa di ricevere il riscontro al suo ricorso al Bilancio di Previsione 2013 presentato alla CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) di Roma, lo scorso 11 gennaio 2014. Ricorso presentato anche al Sindaco Pasquale Delli Paoli; al Presidente del Consiglio Luca Paradiso; al Segretario comunale; al Collegio dei Revisori dei Conti. Il ricorso all’Autorità Nazionale Anticorruzione se dovesse essere accolta porrebbe seri problemi alla stessa sopravvivenza dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pasquale Delli Paoli, perché, secondo quanto affermato da Nuzzi, mancherebbe un atto fondamentale nella delibera con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014. Per meglio comprendere la controversia fra Nuzzi e Delli Paoli, pubblichiamo il testo della denuncia di Nuzzi: Il sottoscritto Enrico NUZZI, consigliere indipendente di opposizione, avendo approfondito la delibera, pubblicata in data 8 gennaio 2014 all’Albo Pretorio del Comune di San Nicola la Strada, fa rilevare che, alla delibera di Consiglio Comunale inerente l’approvazione del bilancio preventivo 2013, non è allegata la delibera di cui all’art.172 comma 1 lettera c, ma la sola e semplice attestazione, sic et simpliciter, della posizione organizzativa dell’Area. Si riporta, in sintesi, il contenuto: “Il Responsabile d’Area, visto l’art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. nr.267¸visti gli atti del settore: attesta che questo ente non possiede aree da destinarsi alla residenza etc. etc”, L’art. 172 del TUEL prevede che alla deliberazione del bilancio preventivo debbano essere allegate delibere e in particolare al comma 1 lettera c prescrive in via sostanziale e non formale che venga allegata “La Deliberazione” da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 nr.167, 22 ottobre 1971 nr.865 e 5 agosto 1978 nr.457 – che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato”. Si chiede l’intervento dell’Autorità perché adotti i provvedimenti del caso. Richiedo un vostro intervento affinché si adottino i provvedimenti del caso”.