Trasferimento al comune delle attività e funzioni di competenza del genio civile

L’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, nr. 9, “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”. La predetta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, nr. 1, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012). L’art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l’altro, ha aggiunto l’ “Art. 4- bis – “1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile sono trasferite ai comuni, che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo. 3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco. I componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata. 4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell’autorizzazione. Ai fini della corretta applicazione dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, debbano presentare “specifica richiesta”. Pertanto, il Comune, con deliberazione nr. 8 del 4 febbraio 2014, ha richiesto il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenze del settore provinciale del Genio Civile e di istituire la relativa commissione, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni sismiche.

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