Replica all’ATI SEA Itambiente – controllo d’ufficio impianti caldaie

In risposta alla replica della società ATI SEA ITAMBIENTE, legittimamente incaricata di effettuare i controlli sugli impianti termici per i Comuni con meno di 40.000 abitanti, ci corre l’obbligo di effettuare qualche osservazione.
La Delibera Consiliare della Provincia di Caserta n. 52 del 09-12-2008, in vigore tutt’ora, dispone regole chiare e precise sulle modalità di verifica di manutenzione e di controllo tecnico dell’impianto termico. Da una lettura combinata degli art. 4 (Obblighi del responsabile dell’impianto), art. 7 (controllo tecnico impianti), art. 8 (Attestazione del rendimento di combustione), 9 (Catasto impianti), art. 10 (criteri di verifica), art. 11 (Attività di verifica), si evince innanzitutto la periodicità del controllo ordinario a carico dell’utente – responsabile dell’impianto, che, è bene precisarlo e ribadirlo, deve avvenire con le seguenti cadenze temporali:
(art. 4 della Delibera Consiliare)
I.    Ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza focolare maggiore o uguale a 35 KW;
II.    Ogni due anni per gli impianti diversi da quelli al punto I, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza focolare inferiore a 35 KW dotati di generatore di calore on un’anzianità di istallazione superiore agli otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto istallati all’interno dei locali abitati;
III.    Ogni quattro anni per tutti gli impianti di potenza nominale focolare inferiore ai 35m KW.
All’art. 7 della medesima Delidera è specificata la cadenza temporale del controllo tecnico, con relativa annotazione sul libretto dell’impianto, come stabilito dall’Allegato L del D.Lvo 311 del 2006, da effettuarsi secondo quanto stabilità dall’art. 4 “del presente Regolamento”. Ovvero ogni anno, ogni due ovvero ogni quattro, sulla base delle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento. Al successivo art. 8 della medesima Delibera viene ribadita la cadenza temporale dell’attestazione, quindi, del controllo tecnico, quindi, delle verifiche di cui all’art. 11.
L’art. 8 precisa che il controllo deve avvenire ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 35 KW; ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza focolare minore ai 35 KW. Come previsto anche dall’Allegato L del D.Lvo 311 del 2006.
Dunque, non contestando la legittimità dell’incarito affidato alla SEA ATI ITAMBIENTE, si contestavano e si contestano le modalità di controllo degli impianti, considerato che una Banca dati è già esistente presso la Provincia di Caserta o altro soggetto incaricato, costituito dalle autodichiarazioni modello G ed F inviate dai manutentori abilitati secondo normativa, negli anni addietro. Si contesta l’invio indiscriminato del preavviso di verifica a tutti i residenti dei Comuni interessati, senza distinguere chi nel biennio 2009/2010 era effettivamente residente o meno, chi possedeva o meno un impianto termico, ovvero senza considerare la diversa cadenza temporale del controllo d’uffico (1, 2 4 anni)!!!
Si contestano i 61 euro per oneri di verifica a carico del responsabile dell’impianto (al solito il cittadino) da pagare precedentemente il giorno della verifica indicato e non come sostenuto dall’ATI SEA ITAMBIENTE “La presenza di un bollettino allegato all’avviso di controllo non costituisce richiesta immediata ed indiscriminata di pagamento, il quale dovrà avvenire solo se il cittadino è compreso tra coloro i quali, titolari di un impianto termico attivo nel periodo interessato, hanno l’obbligo di corrispondere l’onere previsto dalla legge”.
Si contesta la notifica della lettera di preavviso di controllo a mezzo di soggetto privato, per tale motivo assolutamente non abilitato, secondo la normativa vigente, alla consegna di atti di natura fiscale e/o impositiva.
Se tutto ciò non bastasse, a sottolineare l’illegittimità dei controlli d’ufficio effettuati in questi giorni, si ricorda che l’Allegato n. 6 – Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici del D.P.R. n. 74 del 2013, normativa nazionale richiamata dalla stessa ATI SEA ITAMBIENTE, stabilisce per le ispezioni la seguente cadenza temporale è quadriennale per gli impianti compresi fra 10 e 100 Kw; biennale per gli impianti superiore ai 100 Kw.
Tanto chiarito, al fine di render noto a chi legge, e sono in molti, dell’ingiustizia e della illegalità che si sta ponendo in essere ai nostri danni.
È altrettanto doveroso però chiarire che sottraendosi all’ispezione, bisognerà prepararsi a far valere le proprie ragioni in sede di contenzioso tributario.

Avv. Tartaglione – responsabile di sede
Avv. Cafaro – responsabile legale

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