“Riscossione con la minisanatoria dei debiti scaduti e dilazionati e un piano decaduto”

La riforma della riscossione parte con una minisanatoria. Tutti i contribuenti i cu i piani di rateazione risultano decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, potranno infatti richiedere la remissione nei termini attraverso un nuovo piano di dilazione, di durata non superiore a 72 rate e con decadenza al mancato pagamento di due sole rate. Per accedere alla nuova rateazione in proroga, i contribuenti dovranno presentare la relativa richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigor alla riforma. Fra le novità di maggior rilievo in materia di decadenza dai benefici della dilazione concessa al contribuente ai sensi dell'art. 19 del Dpr 602/1973. La riforma prevede tuttavia l'inserimento all'interno dello stesso articolo 19 del Dpr 602/1973, della possibilità per il contribuente decaduto, di accedere a una nuova ulteriore dilazione. Questa proroga potrà essere ottenuta solo dietro presentazione di apposita istanza e con il pagamento contestuale delle rate di piano originario scadute e non versate. La rimessione nei termini del contribuente potrà avvenire solo entro il limite delle rate originariamente concesse e non ancora pagate. Si potrà richiedere la sospensione legale della riscossione solo in presenza di circostanze oggettive e specifiche quali: un provvedimento di sgravio, l'intervenuto pagamento, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del Giudice Tributario, ed altro, ma viene eliminata la clausola relativa a"qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito"; da richiedere entro 60 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione o da un atto di procedura cautelare o esecutiva dallo stesso intrapresa. Per i lievi inadempimenti nei pagamenti nella rateazione con l'Agenzia delle Entrate, se si paga con un ritardo non superiore a sette giorni o se si versa un importo inferiore fino al 3%. Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai propri consulenti o Avvocati di fiducia e/o associazioni di categoria o Patronati, Organismi Sindacali, oppure al Difensore del Contribuente.
STUDIO ASSOCIATO PAPA atp – CONSULENZA PENALE E CIVILE – STRA GIUDIZIALE

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