Articolo 18: licenziamento orale. Reintegrato sul posto di lavoro

 Licenziato nel 2008 dalla NIAR IMPIANTI srl, per la quale svolgeva lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento farmaceutico DSM (ex Pierrel), il signor Giacomo Spuma è stato reintegrato sul posto di lavoro, con sentenza del 27 gennaio, perché il licenziamento gli era stato comunicato soltanto oralmente dal titolare.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa D'Antuono, ha non soltanto disposto il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, ma anche condannato la società a pagargli una somma superiore a € 200.000, pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, e a versare tutti i contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.
Il giudice, accogliendo le tesi del giuslavorista Domenico Carozza, difensore del lavoratore, ha applicato l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori perché la società non ha provato di avere alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti.
Lo stesso giudice, aderendo anche su questo punto alle tesi del difensore, ha ritenuto essenziale, per la tutela dei diritti dei lavoratori, che gli stessi vengano a conoscere per iscritto le ragioni del licenziamento così da poter esercitare pienamente il diritto di difendersi. Considerazione ancor più valida nel caso Spuma dato che il titolare della NIAR IMPIANTI lo aveva licenziato arbitrariamente solo perché il lavoratore gli aveva chiesto la ragione, apparentemente insussistente, del rientro coattivo dalle ferie.
 

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