Animali domestici e condominio

Animali in condominio, pro o contro? La legge parla chiaro: non è più, questa, una scelta che spetta ai condomini, né allo stesso amministratore, bensì al solo proprietario dell'animale domestico.
La norma contenuta nell’art. 1138 del codice civile introdotta dalla nuova legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012) non lascia alcun margine di dubbio a riguardo: "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".
Tuttavia, prima di addentrarci in tale materia fonte di forti discussioni tra condomini, sono doverose alcune distinzioni, in primo luogo tra regolamento contrattuale e regolamento approvato dalla maggioranza dell'assemblea.
Il regolamento contrattuale, infatti, può contenere anche limitazioni al diritto di proprietà (incluso il divieto di detenere in casa animali), che all’atto d'acquisto il nuovo proprietario può accettare o meno.
La norma su citata, invece, fa riferimento al regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza, che non può in alcun modo disporre o limitare i diritti esclusivi di ogni singolo condomino. "Vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale", citando infatti il Codice, "a menomare i suoi diritti personali ed individuali".
Inoltre non è possibile, per il condominio, vietare all’animale l’accesso agli spazi comuni condominiali, e quindi il suolo su cui sorge l'edificio ed ogni parte dello stesso adibito ad uso comune (scale ed ascensori inclusi), ma solo richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e/o la museruola in detti spazi.
Cosa fare, allora, in caso di divieti del condominio? Qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale.
Se poi, nel corso dell’assemblea condominiale, il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”, la delibera non produrrebbe effetti, e andrebbe considerata nulla.
Le disposizioni a garanzia dell'animale domestico, introdotte con la riforma della legge condominiale, non sollevano però il proprietario degli stessi da responsabilità ed obblighi posti a suo carico.
L'animale, infatti, può essere allontanato da un condominio in casi di particolare gravità che devono però essere accertati dalle autorità competenti: nello specifico si tratta di disturbo dell’igiene e rumori molesti.
Nel caso di disturbo dell'igiene, prima di arrivare alla estrema soluzione dell'allontanamento, si procede con una sanzione amministrativa e all'eventuale risarcimento del danno provocato.
Nel secondo caso invece, soprattutto per i rumori provocati durante orari sensibili, la sanzione può essere penale: parliamo infatti di disturbo alla quiete pubblica. Perché sia sanzionabile però, il disturbo, sempre monitorato da un tecnico, deve essere:
– continuato
– supportato da testimoni
– causa di problemi psico-fisici
Infine va precisato che nessun condomino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo; e se tale intenzione venisse in evidenza è possibile presentare una denuncia per minaccia, anche contro ignoti se non si conoscano le generalità del soggetto, alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.

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