Gli obblighi del datore di lavoro in tema della sicurezza sul lavoro

Gli adempimenti che cedono in capo al datore di lavoro sono molteplici e, alcuni, non delegabili. In particolare il titolare di qualunque ditta, ai sensi e per gli effetti del DL.81/08, deve:
1) Nominare l'RSPP (il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
2) Nominare il Medico competente (ossia il medico del lavoro che curerà la sorveglianza sanitaria dei soggetti subordinati al datore di lavoro che svolgessero mansioni a rischio per lo sviluppo di malattie professionali);
3) Nominare l'addetto o gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso) e avviarli a un apposito corso di formazione riconosciuto;
4) Redigere o far redigere il DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi);
5) Informare e formare dirigenti, preposti e lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro.
Naturalmente il datore di lavoro può avvalersi di un "esperto della sicurezza" che, al pari del fiscalista o del consulente del lavoro, gli indichi correttamente gli adempimenti da soddisfare, le modalità per farli nonché le relative priorità.
Ma l'imprenditore non può ricondurre alla eventuale incompetenza del suo consulente eventuali mancanze in ordine alla Safety, ossia la prevenzione dei rischi di infortunio e di insorgenza di malattie professionali, nella propria azienda in quanto grava comunque su di lui le così dette colpa "in eligendo" e "in vigilando", ossia la responsabilità di aver individuato consulenti non effettivamente competenti e non aver controllato la qualità del loro operato.
Su questo argomento, infatti, iniziano le dolenti note.
La sicurezza sul lavoro talvolta é vista come un mero costo aziendale piuttosto che come un'opportunità. Un costo da minimizzare al punto da lasciarsi irretire da altre figure professionali che, allo scopo di attirare il cliente, offrono anche questo servizio in uno a quelli specifici del proprio iter formativo e culturale ritenendo che sia sufficiente solo scaricare da internet qualche brutta copia di DVR al quale cambiare solo l'intestazione della ditta sulla copertina.
La sicurezza sul lavoro, invece, é ben altro e la competenza necessaria è da un lato specifica e dall'altro multidisciplinare al punto da doversi prevedere dei percorsi didattici specifici per coloro che intendono esercitare in tale delicato campo.
Si spazia, difatti, da materie tecnologiche a quelle di igiene industriale, da conoscenze normative specifiche a questioni di tipo psicologico inerenti al formazione di personale adulto.
Nella mia oramai più che decennale esperienza di "esperto della sicurezza", qualifica conseguita avendo avuto iscrizione nell'apposito elenco professionale della Provincia di Bolzano dopo aver conseguito i necessari titoli didattici presso Istituti universitari pubblici, ho visto Documenti di Valutazione dei Rischi che, eminentemente, erano attribuibili ad altre realtà aziendali. In essi, ad esempio, erano riportati rischi neppure presenti nella ditta in questione. Non ci si può meravigliare che gli Ispettori ASL o dell'Ispettorato del lavoro avessero giudicato tale documento come non conforme e quindi pesantemente multato il datore di lavoro nonché rinviandolo al giudizio del tribunale penale!
La legge, giova sempre ricordarlo, punisce anche i reati di omissione per cui nessuna scusante potrà addurre il titolare di impresa per non aver adempiuto agli obblighi sopra ricordati.

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