Il ruolo della prevenzione in azienda
Una nota pubblicità di dentifricio diceva che è meglio prevenire che curare. Tale consiglio è il motivo portante anche in tutte le questioni inerenti la sicurezza sul lavoro.
La complessa materia, che ha visto l'Italia precorrere i tempi sin dai primi del novecento con le norme inerenti la previdenza a favore dei lavoratori di cave e miniere, ha avuto un deciso assetto normativo nel senso della prevenzione e protezione delle maestranze a partire dalla metà degli anni '50, ossia dagli inizi del così detto "miracolo economico".
Il DPR 547/55, difatti, è stato l'impianto normativo che per anni ha regolato ed ispirato la complessa giurisprudenza tecnica sull'argomento.
Dopo circa quaranta anni, il D.Lgs.626/94 ha ripreso la questione aggiornando la filosofia gestionale della sicurezza in azienda.
Sino al 1994, difatti, si tendeva a regolare con norme tecniche prescrittive ogni aspetto foriero di possibili rischi lavorativi.
Viceversa a partire dal 626 si incentra ogni responsabilità sulla figura del Datore di lavoro che risulta l'unico responsabile della valutazione dei rischi presenti nella sua ditta e la predisposizione di ogni intervento (procedurale o tecnico) per la rimozione degli stessi.
Tale impostazione è stata ripresa integralmente dal D.L.81/08, norma attualmente cogente.
Pertanto il Datore di Lavoro è responsabile della valutazione dei rischi e dei pericoli aziendali e anche della loro prevenzione, ossia di porre in essere tutto quanto lo sviluppo tecnico e scientifico consente per evitare del tutto ogni occasione di incidente o di malattia professionale per i suoi subordinati.
Ciò significa, quindi, non abituarsi a gestire un possibile evento emergenziale "a posteriori" ma di rimuovere le cause che lo possono determinare.
È evidente che per potere conseguire tale obiettivo la redazione del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi, dovrà essere quanto mai specifica per la realtà aziendale e non un mera "copia – incolla" di quanto si vede passare su internet.
E neppure, tale documento di valutazione dei rischi, potrà essere generico ossia non entrare nel merito di ogni singola attività aziendale.
Il DVR costituirà per il Datore di lavoro la necessaria guida, da aggiornare ogni qual volta muterà lo scenario di lavoro, per non perdere la bussola degli interventi a farsi a breve, medio e lungo termine.
Solo una volta che si è proceduto alla prevenzione, ossia alla dettagliata analisi dei rischi e dei pericoli presenti e alla rimozione delle cause "ab origine" per quanto la tecnica e la scienza consente, si potrà pensare di procedere a fornire elementi di protezione al fine di mitigare gli effetti degli eventuali rischi residui o non eliminabili.
Invece la realtà cui spesso di assiste è quella di Datori di lavoro che si ritengono fuori da ogni responsabilità una volta stampato DVR del tutto generici (se non assurdamente inerenti realtà differenti rispetto alla propria) e consegnati i DPI alle proprie maestranze.
Ovviamente, in caso di ispezione e ancor più di incidente, il non avere perseguito una concreta politica di prevenzione (ma aver solo ingannato la norma e la propria coscienza con una melensa protezione) viene drammaticamente al pettine.