Nulli i contratti di apprendistato

Si erano rivolti al giuslavorista Domenico Carozza i quattro lavoratori, iscritti FIM CISL, che avevano lavorato con contratto di apprendistato presso lo stabilimento casertano della SOCIETA' FIREMA SPA perché lo stesso non era stato rinnovato.
Il legale dei lavoratori ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare nullo tale rapporto sia perché era mancata la formazione e sia perché si era svolto, per anni, con le stesse modalità di un rapporto di lavoro subordinato, alla pari degli altri dipendenti.
La Società si è difesa con una serie di eccezioni e dichiarando che il ricorso a tali contratti si era resa necessaria alla luce delle vicende legate alla esecuzione delle commesse affidate.
Nel corso dei giudizi che hanno interessato i lavoratori sono stati sentiti sia testi indicati dagli stessi che dalla Società. Tale istruttoria ha evidenziato che effettivamente i lavoratori non avevano ricevuto una formazione adeguata e che avevano svolto l'attività lavorativa con le stesse modalità dei dipendenti.
Il giudice del lavoro, aderendo alle tesi e alle conclusioni dell'avvocato Carozza, ha dichiarato nullo il rapporto di apprendistato e sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Società. Lo stesso Giudice ha ritenuto, con motivazione non condivisa dallo steso legale, di non poter reintegrare i lavoratori sul posto di lavoro perché il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato cessato l'esercizio d'impresa della FIREMA SPA dopo un lungo periodo di Amministrazione straordinaria. Secondo l'avvocato Carozza, invece, il giudice del lavoro avrebbe dovuto tener conto che un buon numero di dipendenti FIREMA sono in CIGS STRAORDINARIA con rapporti sussistenti seppur sospesi in attesa di ulteriori vicende della Società, mentre altra parte sono stati trasferiti ad altra Società alle medesime condizioni normative ed economiche. Su questo punto i lavoratori, pertanto, ricorreranno in appello.
“Si tratta” – ha dichiarato il legale – “dell'affermazione di un importante principio di diritto e, quindi, di un monito ai datori di lavoro che intendono ricorrere a contratti atipici o di formazione per meri scopi di risparmio economico“.

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