Il medico competente in azienda: quando nominarlo?
La sicurezza sul lavoro in azienda è fatta di tante competenze che in parte si sovrappongono ma altre volte sono di natura eminentemente specialistica.
È il caso della sorveglianza sanitaria, locuzione con la quale si intende l'attività di prevenzione posta in essere dal Datore di lavoro ed esplicata mediante un medico che, oggigiorno, è solitamente specializzato in medicina del lavoro.
Tale attività, peraltro non sempre dovuta, é invece obbligatoria in numerosi casi nei quali dal DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi) si evince che dalle attività lavorative e/o dalle modalità con le quali queste si svolgono, possono derivare danni alla salute dei dipendenti.
Tali circostanze, indicate dallo stesso DL.81/08, il Testo Unico della sicurezza sul lavoro, riguardano essenzialmente:
– La movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
– L'attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore);
– L'esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche);
– La presenza di sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti;
– La presenza di agenti biologici (essenzialmente virus e batteri).
Come è facilmente desumibile dall'elenco riportato anche apparentemente innocue attività di ufficio, talvolta, possono comportare la necessità della istituzione della sorveglianza sanitaria.
Inoltre, restano gli obblighi derivanti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali, ad esempio:
– Il il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008);
– Le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995);
– Il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56);
– Il lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177);
– Il lavoro su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011);
e numerosi altri casi che in questa sede è impossibile riportare.
Tuttavia, al di fuori della articolata casistica di legge, sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell'art. 5 della Legge 300/70 e dell'art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che "Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge".
Grande attenzione, quindi, deve essere posta dal Datore di lavoro nel valutare se le attività produttive di cui è unico responsabile, richiedano o meno la presenza e l'operato professionale del medico del lavoro.
Ritorna quindi il concetto che, alla base di una corretta ed efficace prevenzione dei rischi lavorativi e tutela della salute sui luoghi di lavoro deve esserci un'attenta e specifica analisi che, condotta da esperti del settore (esperti della sicurezza), fotografino lo stato dell'azienda e caratterizzino i suoi processi produttivi riconoscendo tra l'altro se, per obbligo di legge, il Datore di lavoro dovrà avvalersi delle prestazioni di un medico competente.