Gli Organi di vigilanza nella sicurezza sul lavoro

La vigilanza è uno degli aspetti della sicurezza sul lavoro necessari a tutelare i diritti dei lavoratori. Dopo la prevenzione, operata internamente l'azienda stessa dal Datore di lavoro, dal Servizio di Prevenzione e Protezione quali Organi di controllo interni aziendali, la vigilanza garantisce il rispetto costante di quanto previsto da Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Per questo all’interno del D.Lgs 81/08 sono presenti delle norme specifiche che hanno lo scopo di legiferare in merito alla gestione di tutti gli aspetti relativi alla vigilanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico l’articolo 13 si apre proprio citando i Servizi sanitari locali e i Vigili del fuoco come organi adibiti al controllo e alla vigilanza del rispetto delle norme all’interno delle aziende.
A parte le Aziende Sanitarie Locali e i Vigili del Fuoco, ulteriori Enti di vigilanza sono costituiti dall'Ispettorato del lavoro e dai Carabinieri.
L'Art. 21 della Legge 833/78 estende la funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, attribuita agli Ispettori del Lavoro, anche al personale delle USL in Servizio presso le Unità Funzionali di Prevenzione Igiene e Unità Funzionali di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
Ciascuno di questi Enti, quindi, può compiere ispezioni e rilevare eventuali mancanze in tema di prevenzione dei rischi e delle malattie professionali.
Tali Enti possono intervenire motu proprio o su segnalazione e attivazione di altri soggetti come, ad esempio, Magistratura, Organizzazioni sindacali, Lavoratori, Imprenditori, Medici, semplici cittadini ed altri Organi di vigilanza.
Nella buona sostanza mentre agli Organi di controllo interno aziendali è riservato il primo livello di prevenzione, agli Organi di vigilanza pubblici spettano le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche (che possono essere condotte sia a livello documentale che con sopralluoghi ed interviste), l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.
Al sopralluogo ispettivo, nel caso si sia rilevata una o più mancanza rispetto alle norme cogenti, l'Organo di vigilanza procede a rilasciare un verbale di contravvenzione e prescrizione a carico del Datore di lavoro, indicando i termini per l'adeguamento che non superano i sei mesi. Contestualmente provvede a notiziare la locale Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale in capo al soggetto inadempiente (nella buona sostanza il Datore di lavoro).
Il Datore di lavoro deve mettersi in regola nei modi e nei tempi prescritti dall'Organo di vigilanza che, provvederà ad esperire una visita di verifica di adempimento alle prescrizioni.
In caso di avvenuto adempimento alle prescrizioni ed avendo anche corrisposto l'ammontare dell'ammenda prevista, il Datore di lavoro ottiene l'archiviazione del procedimento penale che, in caso contrario, andrà inesorabilmente avanti.

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post