I piani di sicurezza nelle opere edili

Solo tre giorni fa a Marcianise si è ferito gravemente un operaio nel crollo di un ponteggio asservito a opere di manutenzione di un edificio. La procura ha aperto una inchiesta iscrivendo nel registro degli indagati già le due figure relative al titolare della ditta edile e al direttore dei lavori, atto peraltro dovuto in tutti i casi di incidenti sul lavoro. Al momento stanno indagando i tecnici dello SPSAL e della ASL ed essendo la questione ancora in fase istruttoria ci asterremo da qualunque commento e considerazione.
Tuttavia il fatto, solo l'ultimo di una lunga sequela di infausti avvenimenti nel settore  dell'edilizia, rende lo spunto per capire quali sono le valutazioni dei rischi inerenti una operazione del genere.
La cosa interessa certamente gli operatori del settore (ad es. imprenditori edili) ma anche i committenti quali gli amministratori di condominio e gli stessi condomini poiché anche su questi ultimi la legge fa ricadere alcune responsabilità.
I tre principali documenti inerenti la sicurezza del cantiere previsti dalle norme vigenti, essenzialmente il D.L.81/08, sono costituiti dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o dal POS (Piano Operativo di Sicurezza) e, eventualmente, dal PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) inerente i ponteggi.
C'é da dire che mentre il PSC non sempre è dovuto, ed essenzialmente non è richiesto nei cantieri di modeste dimensioni ove opera un'unica impresa, il POS è sempre richiesto.
Il PSC è un piano di sicurezza che serve a definire l’architettura del cantiere ed è obbligatorio quando risulta necessario coordinare attività svolte da più imprese che operano all’interno dello stesso cantiere al fine di evitare eventuali interferenze durante lo svolgimento dei lavori. Tale piano, redatto da un tecnico all'uopo incaricato dal committente (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) non è dovuto se ad operare è un'unica impresa. Il POS invece, è sempre obbligatorio e viene redatto dal titolare della ditta edile o, auspicabilmente, da un suo consulente esperto di sicurezza in campo edile. Esso è il documento in cui si analizzano tutte le fasi e le operazioni di lavoro della ditta dando precise prescrizioni onde minimizzare i rischi per i lavoratori e ogni altra persona. Infine il PIMUS risulta obbligatorio in tutti quei casi che prevedono il montaggio di ponteggi. Tale piano, come il POS, è redatto a cura dell'impresa o di suo consulente specializzato e contiene tutte le specifiche e le prescrizioni inerenti la delicata operazione di montaggio e smontaggio degli anditi, al fine di evitare incidenti e infortuni a qualunque persona (lavoratore o meno).
Giacché la cantieristica edile è un settore ove è impossibile una elevata standardizzazione, dal momento che ogni cantiere pone problematiche assolutamente uniche, sembra logico dedurre che ogni analisi delle condizioni di lavoro, e quindi di sicurezza, cambino da lavoro a lavoro così che anche la documentazione inerente i piani di sicurezza dovrebbe essere redatta ex novo ogni volta.
Ed invece malcostume vuole che sia pratica molto diffusa che taluni imprenditori con pochi scrupoli utilizzino di fatto sempre i medesimi carteggi ai quali, al più, cambiano le intestazioni inerenti l'ubicazione del cantiere.
Di tale violazione delle norme si rendono corresponsabili, per mancata perizia di controllo, direttori dei lavori e coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione quando poco attenti ad esaminare nel dettaglio i carteggi forniti dalla ditta. Un primo indicatore di tale modus operandi al risparmio, per non dire in spregio di ogni qualità e sicurezza, é ad esempio la presenza nel POS o nel PIMUS di lavorazioni o attrezzature non indispensabili per quella particolare opera edile, segno evidente che il documento non scaturisce da una effettiva analisi dei luoghi e delle lavorazioni necessarie ma da una mera operazione di copia-incolla del testo del documento.
Inutile dire che, oltre agli elevatissimi rischi e agli infortuni, spesso anche gravissimi, che il violare le sopra accennate norme comporta (come le cronache purtroppo insegnano), anche il committente resta coinvolto in lunghe beghe giudiziarie poiché la norma prevede la nullità di ogni contratto di appalto in tutti quei casi ove tali pianificazioni della sicurezza sono ritenute mancanti, per non parlare dei copiosi risarcimenti dei danni che spesso ricorrono.

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