Cosa cambia davvero nella legittima difesa
La legittima difesa, ovvero la possibilità che un privato cittadino reagisca in proprio a una aggressione da parte di malintenzionati, cambia pelle ma la sostanza resta la stessa.
Insoddisfatta la destra che chiedeva una norma maggiormente vicina al diritto naturale dell'autodifesa e lontanissimi dalla Lega che sosteneva la tesi che una reazione per difesa fosse considerata sempre e comunque sempre legittima.
Al di là delle diverse posizioni politiche, certo una novazione normativa che non cambia molto e lascia molti interrogativi comunque aperti.
Resta, infatti, il concetto della proporzionalità ossia che la reazione deve essere calibrata in relazione al pericolo, e la discrezionalità che il magistrato ha nel giudicare se tale proporzionalità c'è stata.
Ciò che viene specificato meglio rispetto alla precedete normativa è che si considera legittima la difesa quando è espressione di una reazione a un’aggressione in casa, in negozio o in ufficio perpetrata nottetempo, ovvero (che in giuridichese è una particella che esprime alternanza come "oppure" e quindi non è considerata esplicativa come il comune "cioè") a seguito di introduzione nella proprietà altrui con violenza, minaccia o inganno.
Non è quindi che ci si potrà difendere solo di notte, come alcuni avevano paventato sul web ma non è nemmeno una giustizia fai da te in cui si eviterà di subire un processo di accertamento dei fatti come auspicato dalla Lega.
Nella legittima difesa domiciliare inoltre, è sempre esclusa la colpa di chi spara in preda a grave turbamento causato dall'aggressione quando si teme la vita o a seguito di violente aggressioni a sfondo sessuale.
In tutti i casi in cui non si violerà la legge nel condurre un'azione di legittima difesa tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.
Sembrerebbe una legge che va incontro al desiderio di maggiore protezione percepito dagli onesti cittadini, che in molti casi si sono visti aggrediti da malintenzionati e poi condannati dallo Stato per il solo fatto di aver esercitato un diritto naturale come l'autodifesa ma, a ben vedere, cambierà molto poco dalla situazione attuale.
Giusto rimanere la verifica processuale sullo svolgimento dei fatti onde scongiurare eventuali casi di "giustizia fai da te" ma più equo sarebbe stato introdurre il principio della automatica presunzione di innocenza per chi si è difeso (dunque nessuna ipotesi di custodia, anche se cautelare, per chi si è difeso) e imporre ogni onere della prova di eventuale colpevolezza di eccesso di difesa a carico dell'aggressore o del PM inquirente.
Inoltre bene sarebbe stato introdurre il principio che alcun risarcimento, anche in sede civile e anche in caso di morte o gravi lesioni, spetti agli aggressori o alle loro famiglie onde scongiurare l'assurdità odierna che chi si difende si vede casomai assolto dalla giustizia penale ma chiamato poi a rispondere in sede civile a rifondere cifre cospicue danni agli aggressori.
Non chiarito, infine, come saranno considerati tutti i casi in cui le vittime di violenza si difenderanno nei limiti della nuova norma ma, ad es., con armi non legalmente detenute e nessuno sa se il legislatore mette sullo stesso piano la tutela della vita con reati di portata minore come la detenzione abusiva di armi.
Insomma un'occasione persa per rendere questa spinosa norma di legge davvero al passo coi tempi e una norma non chiara che aprirà certamente lunghe diatribe dottrinali e, purtroppo, giurisprudenziali.