Allargamento di Via SS. Cosma e Damiano, una chimera

È ancora in alto mare la vicenda relativa all'allargamento di Via SS. Cosma e Damiano sul quale l’ex sindaco Angelo Antonio Pascariello (sindaco dal 2001 al 2011) contava molto per migliorare la viabilità cittadina e, prima del 15 maggio 2011, avrebbe voluto lasciare alla cittadinanza qualcosa per cui essere ricordato. Via SS. Cosma e Damiano è un piccolo tratto di strada di grande utilità per la viabilità cittadina del Centro Storico di San Nicola la Strada, ma, da circa 20 anni è al centro di una vicenda giudiziaria fra l’Ente comunale ed i proprietari del muro di cinta della strada che il comune vorrebbe espropriare per allargare la strada e renderla maggiormente fruibile per tutta la collettività. Le vicende giudiziarie hanno interessato anche l’allora Sindaco pro-tempore Angelo Antonio Pascariello. La storia parte da molto lontano ma già nel 2010 ci fu uno stop da cui nessuno è più riuscito a ripartire. Infatti, la quinta sezione del TAR della Campania, nelle persone dei magistrati: Antonio Onorato, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore, nella seduta del 21 ottobre 2010, pronunziò la sentenza sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2010, proposto dal Sig. Della Peruta Vincenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Adinolfi contro Comune di San Nicola la Strada rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte per l'annullamento previa sospensione, del Decreto di occupazione d’urgenza nr. 8225 del 12/5/2010 di occupazione della part.lla nr.651 in comproprietà, nonché degli atti presupposti, tra cui la Delibera di Giunta nr. 181/2004, la Delibera di Giunta nr. 127/2005, l’avviso di avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio nr. 7209/2005, la Delibera di Giunta nr. 49/2010, la Determina nr. 621/2006., accogliendo il ricorso del sig. Della Peruta e condannando il Comune di San Nicola la Strada al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 e da distrarsi in favore del procuratore intestatario, ordinando, fra l'altro, che la sentenza fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa. Come si ricorderà “…il ricorrente sig. Della Peruta è comproprietario di un giardino storico in San Nicola la Strada di cui alla p.lla nr. 651, già oggetto di imposizione di vincolo storico da parte del Ministero per i Beni Culturali con decreto nr. 91 del 2007, annullato parzialmente dal TAR con sentenza nr. 9362 del 2009 e confermata dal Consiglio di Stato con sentenza nr. 1895 del 2010. Il Comune resistente è dotato di PRG approvato il 10/9/1990, con decadenza di vincolo preordinato all’esproprio per decorso del quinquennio ex art.9 del DPR n. 327/2001, anche se con Delibere di Giunta nn. 181 del 2004 e 127 del 2005 in variante al PRG è stato approvato un progetto di ampliamento della stradina sovrastante la grotta ipogea, vincolata ex DM del 26/7/1985, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità prorogata con Delibera di Giunta nr. 49 del 2010. A seguito del parere di fattibilità della Sovrintendenza, di cui alla nota del 26/7/2006” – è scritto nella sentenza – “è intervenuto l’avviso del 16/6/2005 di avvio ex art.11 del DPR n.327/2001 che, però, concerneva la p.lla 322 e non dunque la 651 oggetto dell’attuale occupazione; è poi intervenuto il decreto di occupazione oggetto di impugnazione da parte del sig. Della Peruta. Il Comune si è costituito per operare una diversa ricostruzione in fatto, tesa ad evidenziare che comunque in sede di ampliamento la grotta ipogea sarà oggetto di salvaguardia; sono stati citati i precedenti relativi all’area per cui è controversia e si è eccepita l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, replicandosi ai singoli motivi dedotti da parte ricorrente. Con distinti motivi aggiunti la parte ricorrente ha poi impugnato l’avviso di immissione in possesso nr. 10134 del 15/6/2010, nonché rappresentando la circostanza” – sottolineano i giudici del TAR – “che l’area per cui è controversia sarebbe stata promessa in vendita a congiunti del Sindaco del Comune resistente, ciò in violazione delle relative disposizioni in tema di mancata astensione. Peraltro, anche in considerazione dell’irrilevanza delle difese spiegate sul punto dal Comune nell’ultima memoria come depositata, il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura, prospettata attraverso motivi aggiunti, della violazione dell'art. 78 del D.lgs. nr. 267/2000 quanto alla formazione della volontà relativamente agli atti impugnati; per come sostenuto da parte ricorrente e non smentito agli atti del giudizio. Infatti, il giardino” – secondo quanto scrivevano allora i giudici del TAR – “era stato separatamente oggetto di promessa in vendita ad un congiunto del Sindaco del Comune di San Nicola la Strada – nella persona dell’Avv. Angelo Pascariello, ovvero a suo cognato – nella persona del sig. …….. in qualità di legale rappresentante della ……. srl. Ora, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, I, 22.9.2009, nr. 675) la disposizione di legge citata sancisce l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto; tale obbligo sussiste per il fatto che chi è portatore di un interesse personale, potenzialmente in conflitto con l'interesse pubblico di cui deve avere cura, non può prendere parte alla discussione e alla votazione in cui è implicato il proprio interesse o quello di propri parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non ammette deroghe neppure con riferimento alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi la possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta”.

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