Convegno dell’Associazione Dossetti a sostegno del DDL.1850

Claudio Giustozzi: l'emergenza cardiovascolare non può più essere dimenticata. Francesco Fedele: serve un'allenza trasversale sulle patologie che rappresentano la maggior causa di decesso in Italia ed Europa.
A pochi giorni dal WORLD HEART DAY (29 settembre) dieci tra le maggiori associazioni scientifiche, professionali e di pazienti che si occupano di fibrillazione atriale e di ictus cerebrale ischemico hanno firmato oggi la lettera predisposta dall’Associazione Dossetti – I Valori per richiamare l’attenzione del mondo politico sull’emergenza cardiocerebrovascolare così come espressa dal Disegno di Legge D’Ambrosio Lettieri nr. 1850 “Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell’ictus cerebrale ischemico”. La lettera, rivolta ai parlamentari e al Governo, è stata firmata da AIAC (Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione), FIC (Federazione Italiana di Cardiologia), AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici), ALICe Italia Onlus (Associazione pazienti per la Lotta all’Ictus Cerebrale), ANCE (Associazione Cardiologia Italiana del Territorio), ATBV (Gruppo di Studio Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare), ECAS (European Cardiac Arrhythmia Society), GIEC (Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche), ISO (Italian Stroke Organization), SISA (Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi).
La firma della lettera è avvenuta al termine del convegno dell’Associazione Dossetti-I Valori “Un percorso possibile per il trattamento della Fibrillazione Atriale e dell’Ictus Cardioembolico – Prevenire e/è risparmiare”, evento che ha richiamato l’attenzione sulle patologie che continuano a rappresentare la principale causa di decessi da malattie non comunicabili a livello nazionale e globale (il 44% dei decessi globali nel nostro Paese). Nonostante tecnologia biomedica e farmacologia abbiano fatto notevoli passi in avanti, molto resta ancora inevaso sul versante della prevenzione e dell’educazione sanitaria. La tutela della salute cardio-cerebrovascolare è senza ombra di dubbio una sfida impegnativa e lo diviene ancor più in una congiuntura economica sfavorevole ed in presenza di un fenomeno quale quello dell’invecchiamento della popolazione che vede l’Italia collocata al primo posto in Europa. I costi individuali e sociali già critici, saranno soggetti in un futuro di medio-lungo termine ad un aumento esponenziale. Invertire questo trend diviene fondamentale per garantire gli obiettivi di salute nazionali e per assicurare la stabilità del quadro macroeconomico.
La lettera sottoscritta ha avuto il plauso di tutti i presenti all’evento, da Riccardo Cappato (presidente della ECAS) ad Antonio Carolei (ISO). Il documento, sottoscritto anche da Giuseppe Boriani (presidente AIAC), verrà esteso alla firma di CARDIOSALUS-CONACUORE (Coordinamento Nazionale delle Associazioni del Cuore), GISE (Società Italiana di Cardiologia Interventistica), SIC (Società Italiana di Cardiologia), SISMED (Società Italiana Scienze Mediche).
Il professor Francesco Fedele (Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia) ha sottolineato “che è fondamentale che il mondo politico sia investito con chiarezza della responsabilità di esprimere una legge come questa, che rimette in primo piano la necessità di un’alleanza trasversale sulle patologie cardiovascolari”.
La proposta di legge – nata in seno dell'Associazione Dossetti come frutto di una serie di advisory board – e poi divenuta di iniziativa parlamentare con la presentazione da parte del Senatore D’Ambrosio Lettieri del DDL n.1850, si pone in particolare la finalità di “a) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi delle patologie indicate; b) favorire la realizzazione di percorsi terapeutici e di pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente, la ricerca e lo studio della patologia nelle sue cause e conseguenze, per addivenire a soluzioni sempre più favorevoli nei confronti del paziente e a costi ridotti per il Servizio sanitario nazionale (SSN); c) prevedere facilitazioni per l'accesso ai farmaci che curano le patologie di cui all'articolo 1 e agli strumenti utili alla loro prevenzione; d) rendere organici e fruibili tutti i dati scientifici, medici e statistici sul tema della FA e delle patologie del tratto extracranico delle carotidi; e) sensibilizzare gli operatori sanitari in materia di prevenzione e di informazione delle patologie di cui all'articolo 1; f) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza di uno stile di vita salubre, al fine di prevenire e combattere le malattie cardiovascolari; g) promuovere l'opportuna conoscenza della FA e delle carotidopatie, al fine di favorire la diminuzione dei casi individuali e ridurre le complicanze dell'aritmia e delle stenosi carotidee nel lungo periodo”.
 “Per evitare che questo Disegno di Legge finisca nel cassetto delle buone intenzioni abbiamo deciso di fare un’opera di vasta conoscenza e di pressione sull’intero Parlamento”, ha dichiarato Claudio Giustozzi, segretario nazionale dell’Associazione Dossetti, "Ben sapendo che il testo è stato condiviso da tutti i protagonisti del settore e contiene così norme indiscutibili ed efficaci". La missiva esplicita una forte preoccupazione, perché a “distanza di due anni dalla presentazione del DDL n.1850 di iniziativa del Senatore Luigi D’Ambrosio non intravediamo, con dispiacere, un’attenzione alla così rilevante tematica. Ciò ci induce a temere che, con l’avvicinarsi della scadenza naturale della legislatura, le norme in esso contenute possano rimanere lettera morta. Siamo a chiederVi, pertanto, di dare nuovo impulso al suo iter affinché l’apporto di tutti non sia stato vano ed il suo contenuto possa giungere a dispiegare piena efficacia”.
La lettera ai parlamentari e al Governo è stata accolta con plauso dal senatore D’Ambrosio Lettieri, che ora chiederà al suo capogruppo (GAL) di far proprio il DDL nr.1850, “così che il provvedimento possa essere incardinato nei lavori parlamentari. Nel momento in cui verrà avviato l’iter del provvedimento, nostra speranza è di poter arrivare, entro la fine della legislatura, ad una mozione approvata che quindi impegni il Governo come eredità verso il futuro esecutivo a prendere seriamente in mano le problematiche cardiovascolari visto il loro profondo impatto sulla vita sociale".
 Indennizzo diretto. Arriva la Cassazione a dirimere i dubbi che caratterizzavano la procedura di risarcimento nei sinistri tra due veicoli e con lesioni inferiori al 9 % del danno biologico. Il danneggiante è litisconsorte necessario nell’azione diretta del danneggiato verso la propria assicurazione. Si tratta della prima ordinanza di legittimità che chiarisce che anche con la domanda di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private, il responsabile del sinistro è parte in causa per evitare che possa affermare l’inopponibilità della sentenza anche perché le compagnie devono regolare i rapporti tra le stesse. Lo “Sportello dei Diritti”: le perplessità rimangono. Finalmente. In data odierna è stata depositata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione la prima ordinanza di legittimità che ha affrontato l’annosa questione delle parti legittimate in causa nei giudizi di risarcimento relativi ai sinistri tra veicoli e con lesioni inferiori al 9 % del danno biologico, che costituiscono, in assoluto, la gran parte degli incidenti stradali. In particolare, per la Suprema Corte con l’ordinanza 21896/17, quando il danneggiato nel sinistro stradale promuove l’azione per il risarcimento diretto nei confronti della propria assicurazione, il danneggiante è litisconsorte necessario nella causa, analogamente al caso in cui viene proposta l’azione nei confronti dell’assicurazione del responsabile. Per i giudici di legittimità, le compagnie assicurative devono comunque regolare i rapporti fra loro e bisogna evitare che il responsabile del sinistro possa affermare l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento che il giudice compie nei confronti dell’assicurazione del danneggiato. Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta la sentenza del tribunale che aveva rimesso la causa davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura civile perché la cessionaria del credito nell’ambito dell’incidente stradale non aveva convenuto in giudizio anche il danneggiante. Sinora la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla procedura stabilita dall’articolo 23 della legge 990/69, ma non su quella dell’articolo 149 del codice delle assicurazioni private che aveva destato non pochi dubbi interpretativi tra gli addetti ai lavori sin dalla sua attuazione. Le stesse finalità della legge previgente, per gli ermellini, continuerebbero a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private. È noto, che negli incidenti meno complessi, con danni solo ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente danneggiato, quest’ultimo viene risarcito dalla sua assicurazione, in base al rapporto di conoscenza reciproca, e la compagnia recupererà una somma a forfait rispetto a quanto pagato dalla compagnia del responsabile in ragione di una convenzione apposita stabilita a livello ANIA, l’associazione nazionale delle assicurazioni. Ciò al fine di garantire la più ampia rapidità di tutela anche in ragione della ridotta entità dei risarcimenti rispetto ai casi applicabili. Ma l’azione stabilita dall’articolo 149 CdA, secondo il provvedimento odierno della Cassazione, non risulta diversa da quella di cui all’articolo 144, comma 3, in cui il danneggiato propone l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile. E quest’ultima ha tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario; le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto: non si comprende perché a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. Per i supremi giudici pur risultando appesantita la procedura, è necessario comunque assicurare la certezza dei rapporti e del giudicato.

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