Statura minima in polizia discrimina donne

Lussemburgo – "Una normativa che prevede, quale criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una discriminazione illecita nei confronti delle donne". Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-409/16 Maria-Eleni Kalliri / Ypourgos Esoterikon e Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton su un caso avvenuto in Grecia. Con decisione del capo della Polizia greca veniva pubblicato un bando di concorso per l’ammissione alla scuola di polizia greca per l’anno accademico 2007-2008. Tale bando riprendeva una disposizione della legge greca ai sensi della quale tutti i candidati, indipendentemente dal sesso, devono avere una statura minima di m. 1,70. Alla sig.ra Maria-Eleni Kalliri veniva negato di partecipare al concorso con la motivazione che la stessa non raggiungeva la statura prevista.La sig.ra Kalliri ha quindi introdotto un ricorso dinanzi al Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa di Atene) avverso tale decisione, ritenendo di aver subito una discriminazione fondata sul sesso. Il Dioikitiko Efeteio Athinon ha annullato la decisione, dichiarando che la legge greca non era conforme al principio costituzionale di uguaglianza tra uomini e donne. Il Ministro greco degli Interni (Ypourgos Esoterikon) e il ministro greco della pubblica istruzione e dei culti religiosi (Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton) hanno impugnato tale decisione dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia). Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione1 osti a una normativa nazionale che fissa una statura minima identica per tutti i candidati, uomini e donne, al concorso di ammissione alla scuola di polizia. Con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la fissazione di una statura minima identica per tutti i candidati, uomini o donne, costituisce una discriminazione indiretta, dal momento che sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini. Tuttavia, una siffatta regolamentazione non costituisce una discriminazione indiretta vietata quando ricorrono due condizioni, la cui esistenza deve essere verificata dal giudice nazionale: 1) la regolamentazione deve essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come quella di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia, e 2) occorre che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale scopo siano appropriati e necessari. A tal riguardo, sebbene sia vero che talune funzioni di polizia possano esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica particolare, va cionondimeno rilevato che altre funzioni, quali l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono apparentemente un particolare impegno fisico. Peraltro, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un’idoneità fisica particolare, una siffatta idoneità non è necessariamente connessa al possesso di una statura minima. In ogni caso, l’obiettivo di garantire l’effettivo assolvimento della missione della polizia potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati che consenta di verificare le loro capacità fisiche. La decisione della Corte di giustizia della UE, ha deciso sentenzia "che la fissazione di una statura minima identica per tutti i candidati, uomini o donne, costituisce una discriminazione indiretta, dal momento che sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini". Inoltre, "Una misura siffatta può non risultare necessaria per garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia".

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