Illegittima segnalazione alla centrale rischi: condannata una Banca
Con un’innovativa sentenza, pubblicata il 23.4.2018, il Tribunale di Brindisi (Giudice Dott. Antonio Ivan Natali) ha condannato una primaria Banca a risarcire 6.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale patito da un imprenditore salentino, titolare di un conto corrente presso la filiale di Brindisi. La vicenda traeva origine nel 2014, allorquando l’imprenditore si è rivolto alla propria banca, presso la quale aveva già acceso un mutuo regolarmente pagato alle scadenze prestabilite, per chiedere un finanziamento. La Banca sorprendentemente negava il prestito richiesto sulla scorta di una asserita segnalazione al CRIF, di cui tuttavia l’imprenditore salentino non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione. Pertanto, l’imprenditore era costretto a rivolgersi, per il tramite del proprio legale, l’Avv. Alfredo Matranga, al Tribunale di Brindisi, competente per territorio, al fine di vedersi risarciti tutti i danni non patrimoniali subiti a causa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi che aveva leso la propria onorabilità e reputazione. Il Tribunale di Brindisi con recentissima e innovativa sentenza ha accolto in pieno le tesi dell’attore, rigettando l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai difensori della Banca e stabilendo che “….nella fattispecie, emerge dagli atti di causa l’illegittimità della segnalazione al CRIF da parte dell’Istituto di credito che ha omesso di inviare all’attore la lettera di preavviso dell’iscrizione sui SIC onde consentire a quest’ultimo di poter addurre i propri chiarimenti ed, eventualmente, rimuovere l’inadempimento”. In particolare, il Tribunale ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale minoritario e meno recente secondo cui l’accertamento di una lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l’accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso. La portata innovativa della sentenza sta proprio nella circostanza che, come riconosciuto nella stessa pronuncia, sino ad oggi la prevalente e più recente giurisprudenza non ha riconosciuto nei casi come quello di specie, e quindi in assenza di una prova del danno, il risarcimento dei danni non patrimoniale. Per il Giudice, infatti, l’illegittimo trattamento dei dati dell’attore è idoneo di per sé a ledere la reputazione dell’attore e ad integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei propri dati personali. Il Tribunale ha altresì condannato la Banca alla refusione delle spese legali del giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.