Permessi per visite mediche, analisi e terapie

Il lavoratore dipendente in alcuni casi ha diritto ad un permesso per sottoporsi ad una visita medica, o anche ad analisi e terapie, ma non sempre l’assenza viene retribuita.
Sapere se ci sono dei permessi specifici per quei lavoratori che devono sostenere una visita medica – o anche sottoporsi ad analisi e terapie – è molto importante così come lo è capire quando l’assenza viene retribuita.
A tal proposito partiamo con il sottolineare che in alcuni casi è possibile godere di un permesso retribuito per doversi sottoporre ad una visita medica, tuttavia ciò dipende da diversi fattori, quali:
tipologia del Contratto Collettivo applicato;
categoria di appartenenza del lavoratore;
motivazione specifica dell’assenza.
A seconda del settore di impiego e della categoria di appartenenza del lavoratore (ad esempio se rientra nelle categorie descritte dalla Legge 104), quindi, si può richiedere un permesso retribuito a seconda della tipologia della visita medica, oppure delle analisi o terapie alle quali sottoporsi.
Permessi per visite mediche
Visite mediche che durano per tutta la giornata
Cicli di cura
Visite mediche che non durano per tutta la giornata
Invalidi civili oltre il 50% e mutilati
Donne incinte e permessi per le visite dei figli
Aspettativa per tossicodipendenza
Vediamo quindi in quali ipotesi è possibile richiedere un permesso per sottoporsi ad accertamenti sanitari e quando l’assenza viene retribuita.
Assenza per visite mediche che durano per tutta la giornata
Chi deve assentarsi dal lavoro per doversi sottoporre ad una terapia ambulatoriale in regime di day hospital può richiedere un permesso retribuito in misura pari all’indennità di malattia.
Nel dettaglio, come confermato dall’Inps nella circolare 192/1996, l’assenza per doversi sottoporre a visite mediche, terapie e analisi è da considerare al pari dell’assenza per malattia qualora sussistano le seguenti condizioni:
permanenza nel luogo di cura per tutto l’arco della giornata lavorativa;
il tempo impiegato per rientrare dal luogo di cura non permette al dipendente di tornare al lavoro entro la fine della giornata lavorativa;
per il medico curante la terapia alla quale si sottopone il lavoratore non è compatibile con l’attività lavorativa svolta.
Prendiamo come esempio un lavoratore – con orario di lavoro dalle 08:00 alle 16:00 – che deve effettuare una terapia a 100 km di distanza dalla sede di impiego.
Qualora l’appuntamento per la terapia sia fissato alle 08:00 e si protragga per tutta la giornata allora questo potrà beneficiare dello stesso trattamento previsto per le assenze per malattia.
Lo stesso vale qualora il termine della terapia sia fissato per le 14:30; in tal caso, infatti, il lavoratore non farebbe comunque in tempo a percorrere la strada che lo separa dalla sede di impiego prima dello scadere dell’orario lavorativo.
Così come avviene per i casi di malattia, anche in questo caso per giustificare l’assenza è necessario presentare l’apposita documentazione; spetta alla struttura o al centro medico nel quale è stata effettuata la terapia, quindi, trasmettere telematicamente all’Inps la certificazione relativa.
Cicli di cura
Un paragrafo a parte lo meritano le assenze per sottoporsi a cicli di cura ricorrenti, necessari per determinate patologie.
Anche in questo caso l’assenza può essere assimilata alla malattia qualora ne ricorrano le suddette condizioni, tuttavia spetta al medico valutare se rilasciare un’unica documentazione per tutto il ciclo di cura oppure se certificare singolarmente ogni terapia.
Qualora il medico decida di certificare unitariamente l’intero ciclo di cura, allora ogni singola terapia verrà qualificata come se fosse una ricaduta della precedente, come appunto avviene nel caso di assenza per malattia.
Per questo motivo basta inviare la certificazione dovuta una sola volta, ossia al momento in cui la terapia ha inizio; è comunque necessario indicare le date in cui avviene ogni singola terapia, al termine della quale la struttura dovrà rilasciare una dichiarazione che ne attesta l’esecuzione.
Assenza per visite mediche che non durano per tutta la giornata
Se invece la visita medica dura solamente per poche ore non è possibile beneficiare dello stesso trattamento previsto per le assenze per malattia.
C’è però un’eccezione rappresentata da quegli accertamenti diagnostici che pur avendo una durata di poche ore sono urgenti e impossibili da svolgere in un orario differente da quello di servizio, o anche talmente invasivi da richiedere una convalescenza (anche se di poche ore).
Inoltre è bene ricordare che ci sono dei Contratti Collettivi che riconoscono ai lavoratori la possibilità di chiedere dei permessi specifici per l’espletamento di visite, accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche e che questi possono essere fruibili sia su base giornaliera che oraria. È il caso ad esempio del CCNL Scuola, che riconosce a docenti e Ata la possibilità di assentarsi per un totale di 18 ore per anno scolastico, beneficiando dello stesso trattamento economico previsto per le assenze per malattia.
Qualora invece il vostro contratto collettivo non preveda dei permessi specifici per le visite mediche, allora potrete usufruire del monte dei permessi retribuiti ROL.
Invalidi civili oltre il 50% e mutilati
I lavoratori che hanno subito una mutilazione, o anche gli invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 50% hanno a disposizione 30 giorni l’anno di congedo straordinario – fruibile anche in modalità oraria – per sottoporsi alle cure o alle terapie connesse all’infermità posseduta.
Per la richiesta del congedo straordinario bisogna presentare alla propria azienda una domanda – alla quale è allegata la specifica richiesta del medico – nella quale si attesta la necessità di doversi sottoporre a quello specifico trattamento in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
In tal caso il congedo è retribuito con un’indennità di pari valore dell’indennità per malattia; questa viene corrisposta dal datore di lavoro, tuttavia non viene considerata ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Ricordiamo inoltre che per chi è affetto da un handicap grave, o in alcuni casi per i suoi familiari, è possibile beneficiare di altri permessi retribuiti riconosciuti dalla Legge 104 (clicca qui per approfondire).
Donne incinte e permessi per le visite dei figli
Anche le lavoratrici in gravidanza hanno diritto a dei permessi retribuiti nel caso in cui debbano sottoporsi ad una visita medica o ad una terapia. Nel dettaglio, il Testo Unico sulla maternità prevede che: “le lavoratrici in dolce attesa hanno diritto a permessi retribuiti quando devono sottoporsi a”:
esami prenatali;
accertamenti clinici;
visite mediche specialistiche.
Si ha diritto al permesso, però, solamente qualora la visita sia fissata nell’orario di lavoro della dipendente.
Infine ricordiamo che il lavoratore genitore può richiedere dei permessi non retribuiti per la malattia del figlio; tuttavia può farlo solamente quando sussiste una “modificazione peggiorativa dello stato di salute” del bambino, quindi il permesso può essere richiesto per le visite mediche del bambino solamente qualora queste siano connesse alla patologia insorta.
Il permesso per malattia del figlio, quindi, non si può richiedere per una semplice visita di controllo.
Aspettativa per tossicodipendenza
Se un lavoratore dipendente vuole disintossicarsi dalla tossicodipendenza può prendere parte ad un programma terapeutico di riabilitazione presso una struttura sanitaria riconosciuta conservando il posto di lavoro per tutto il tempo necessario per il trattamento di riabilitazione.
Infatti, è possibile richiedere un’aspettativa per curarsi dalla tossicodipendenza per un periodo non superiore ai 3 anni; in questo caso, però, l’assenza non è retribuita.
Inoltre, qualora il SERT ne attesti la necessità, anche i familiari di tossicodipendenti possono richiedere l’aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo.

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