Frontalieri in Svizzera: negata l’indennità di disoccupazione ad una lavoratrice
Anche le aule di giustizia elvetiche non stemperano le polemiche sul trattamento riservato agli italiani frontalieri. Senza entrare nel merito della decisione di un giudice appartenente ad uno stato sovrano, si pone l’attenzione su quanto possa accadere ad un lavoratore che abbia lavorato in Svizzera e che poi richieda i benefici connessi alla disoccupazione. In un caso che ha fatto eco anche su alcuni giornali svizzeri di lingua italiana, è stato stabilito che una lavoratrice frontaliera italiana non ha diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera dopo che il suo lavoro a tempo pieno limitato alla stagione estiva è stato sostituito da un lavoro invernale a tempo parziale. A statuirlo il Tribunale federale che ha respinto un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia. La questione verte nella materia delimitata dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e nella decisione il tribunale ha evidenziato che il lavoro a orario ridotto viene riconosciuto se una persona assicurata, pur non lavorando per un determinato periodo, continua ad essere impiegata presso un’azienda e può ritornare alla sua attività professionale in qualsiasi momento. Nel caso specifico, la lavoratrice italiana se è vero che ha prestato la sua opera senza interruzioni per lo stesso datore di lavoro, ma ciò è accaduto solo con contratti a tempo determinato. Quando la donna – poco prima che giungesse a scadenza il suo contratto limitato alla stagione estiva – si è iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera, non era ancora chiaro se sarebbe potuta tornare ad esercitare la sua attività presso la stessa impresa. La donna è stata quindi considerata totalmente disoccupata e di conseguenza soggetta all’ordinamento giuridico dell’Italia ove risiede abitualmente.