Bullismo e danni risarcibili. Il genitore del «teppistello» risarcisce il bidello della scuola per le frasi ingiuriose
Tempi duri per i “bulli”, ma anche per i loro genitori che hanno l’obbligo di educare i figli al rispetto del prossimo. Per la Cassazione, infatti, con l’ordinanza 4152/19, depositata oggi dalla terza sezione civile ritenuta meritevole di diffusione per la perdurante sottovalutazione del fenomeno del «bullismo» da parte di troppi tra coloro che hanno la responsabilità dei più piccoli – padre e madre del minore “spaccone” devono risarcire il destinatario di frasi ingiuriose perché hanno una responsabilità diretta nei confronti del figlio stabilita dall’articolo 2048 del codice civile. Nella fattispecie approdata innanzi alla Suprema Corte, è stato rigettato il ricorso principale del genitore di un liceale condannato a risarcire i danni alla bidella di un liceo di Urbino presa di mira dal figlio. Il “bullo”, minore all’epoca dei fatti, aveva vergato sulla sua scrivania con un pennarello frasi ingiuriose rivolte alla donna durante un’illegittima incursione in compagnia di altri ragazzi. Il genitore che si era visto condannare al risarcimento dal Tribunale di Urbino nell’impugnare tale decisione aveva rilevato che sia il tribunale per i minorenni che il giudice di pace avevano affermato l’incapacità di intendere e volere del ragazzo al momento del fatto e, dunque, che il diritto al ristoro dei danni lamentati dalla bidella non avesse fondamento. Ma per gli ermellini, non è così: ciò che ignora il ricorrente è che il fatto per cui era stata presentata domanda di risarcimento riguardava la responsabilità dei genitori ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile e, in particolare del padre convivente tenuto conto dell’ascrivibilità al minore di una condotta ingiuriosa caratterizzata da disvalore sociale. In ragione di tanto, «la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negli articoli 651 e 652 Cpp non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile». Mentre il giudizio civile deve «interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall’attore». La motivazione criticata dunque resiste alle censure: il giudice d’appello, infatti, dopo aver precisato che la pronuncia del Tribunale per i minorenni, «pur non avendo efficacia di giudicato, è liberamente apprezzabile afferma anche che a fronte di precisi riferimenti contenuti nella sentenza e negli altri atti prodotti, le altre parti si sono limitate a contestazioni generiche in ordine alla sussistenza del fatto e aggiunge che la stessa circostanza che anche nel presente giudizio si continui a sminuire l’operato del ragazzo definendolo una goliardata testimonia che, rispetto alla specifica condotta contestata, non c’è stata sufficiente educazione del figlio a concetti elementari quali quelli del rispetto del prossimo e dell’intima connessione fra i concetti di libertà e responsabilità con ciò desumendo che non fosse stato messo in discussione neanche dal genitore che il figlio minore fosse l’autore del fatto dal quale erano derivate le richieste risarcitorie della donna».