Google e il Diritto all’oblio
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri della Unione Europea il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; in virtù di tale testo normativo, il legislatore italiano ha provveduto a novellare la norma interna ossia il D. Lgs. 196/2003 mediante il D. Lgs. 101/2018, in vigore dal 19/09/2018. In estrema sintesi col GDPR si introducono regole più chiare su informativa e consenso, vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti, stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue, e infine fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach). Tra le norme di grande rilevanza introdotte, quella di gran lunga più innovativa si trova nell’articolo 17, “Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): la richiesta di cancellazione rivolta a un titolare che abbia reso pubblici dati comporta anche l’obbligo di trasmetterla a tutti coloro che li utilizzano. Va subito chiarito che – al contrario di quanto molti pensano – l art.17 del GDPR, c’entra pochissimo con i motori di ricerca e in generale con la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. Il richiamo, posto tra parentesi e virgolette, al diritto all’oblio trae facilmente in inganno. Può infatti indurre a pensare che la norma si riferisca anche, o essenzialmente, al diritto all’oblio inteso come la possibilità di chiedere che una notizia di cui si contesta l’esattezza o l’interesse pubblico a conoscerla, non sia più accessibile attraverso i link dei motori di ricerca da un lato; sia “cancellata”, “rettificata”, o resa non più nuovamente conoscibile, da parte dei media che hanno diffuso la notizia stessa, dall’altro. La maggior parte delle persone, inoltre, leggendo questa norma, pensano soprattutto al diritto all’oblio con riguardo al motore di ricerca di Google, che, dopo la famosa decisione della Corte di Giustizia europea detta “Google Spain” del 2014, è tenuto a valutare ogni richiesta fatta da una persona fisica di cancellare i link che rendano accessibili le fonti di una notizia che la riguarda quando ritiene che essa sia inesatta, non vera e lesiva della sua immagine, o quando, sostiene che per il tempo passato, o altre situazioni, legate al bilanciamento tra la tutela della persona e il diritto di informazione dei cittadini, la conoscenza della notizia non sia più di interesse pubblico.