“I naufraghi vanno salvati”, il dl sicurezza bis non può proibire le acque italiane alle navi ONG
Non si può vietare l’ingresso in acque territoriali nazionali a navi ong che hanno salvato naufraghi in zona Sar (save and rescue) e stanno tentando di condurli, benché per l’Italia siano stranieri irregolari, in un porto sicuro come prevedono le convenzioni internazionali sul mare, in base al decreto sicurezza bis. Questo perché il divieto introdotto dal decreto legge 53/2019 può essere disposto nei limiti degli obblighi internazionali dello Stato, tenendo conto che le fonti convenzionali hanno natura sovraordinata. Peraltro è lo stesso testo unico dell’immigrazione, all’articolo 10 ter, a imporre di prestare soccorso e prima assistenza agli stranieri irregolari salvati in mare. E’ questo il filo conduttore dell’ordinanza emessa il 2 luglio dal gip presso il tribunale di Agrigento che ha annullato l’arresto di Carola Rackete, la comandante tedesca della nave Ong Sea Watch 3 (giudice Alessandra Vella). Qualche ora dopo il garante nazionale dei detenuti, intervenendo alla Camera ha precisato che gli stranieri a bordo di navi raggiunte da divieto d’ingresso hanno comunque diritto a chiedere asilo in Italia. La richiesta di misura cautelare è bocciata anche se in astratto il reato di resistenza a pubblico ufficiale sussiste perché la capitana attracca a Lampedusa mentre la motovedetta della Guardia di finanza, che non è nave da guerra quando opera in acque territoriali, sta cercando di far rispettare l’off limits dal mare italiano. Infatti, il gip ha scritto chiaramente che la manovra pericolosa nei confronti dei pubblici ufficiali a bordo della motovedetta della Finanza è stata compiuta da Rackete “per adempiere agli obblighi di soccorso in mare derivanti dal complesso quadro normativo preso in considerazione”. L’indagata, spiega il giudice, deve ritenersi scriminata perché ha agito nell’adempimento di un dovere, cioè portare i naufraghi in un porto sicuro (ciò che non sono gli approdi di Libia e Tunisia, la quale non prevede diritto di asilo, mentre Malta non accetta la previsioni della convenzione Sar).Sulla non punibilità non può incidere il divieto interministeriale – Interno, Infrastrutture e Difesa, di ingresso, transito e sosta imposto alle navi «per motivi di ordine e sicurezza pubblica» che vale in solo presenza di «attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello stato costiero». E il diritto di asilo? Si può presentare domanda a tutti i valichi di frontiera, nota il Garante dei detenuti nel parere a Montecitorio sul decreto sicurezza bis, obbligatorio in base al protocollo Onu contro la tortura: si tratta di un diritto fondamentale da garantire anche al limite delle acque territoriali che costituiscono la frontiera marittima.