Rigettata richiesta di risarcimento: il Comune di Roccamonfina vince ancora
Ancora una sentenza favorevole per il Comune di Roccamonfina. L’avvocato Carmen Caldarelli ha rappresentato l’Ente nella causa civile, conclusasi il 18/03/2019, contro la signora F.R. residente nella ridente cittadina dell’Alto Casertano, che chiedeva un risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza di un sinistro avvenuto il 29/11/2015 tra via delle Mimose e via Campomarino in Roccamonfina. Di seguito si riportano i passaggi salienti dell’arringa dell’avvocato Caldarelli che con acume e professionalità ha smontato tutte le accuse che la signora F.R. ha rivolto al Comune: «La parte attrice non ha fornito alcun supporto probatorio a fondamento della pretesa dedotta in giudizio, le prove che la stessa ha offerto a sostegno della propria versione dei fatti sono pienamente inattendibili. In primo luogo, a questa difesa preme sottolineare che l’attrice nell’atto di citazione riferisce che “inciampava in una buca posta sul manto stradale, adiacente ad un reticolato di ferro adibito a scolo delle acque piovane”, mentre in realtà un canale di raccolta della acque piovane (a protezione del quale all’epoca del presunto sinistro vi era una griglia di ferro successivamente rimossa e sostituita con una bocca di lupo) esiste, ma è posto dall’altra parte della strada rispetto a quanto narrato e fotografato da parte attrice!!! (Cfr. nota del Comune di Roccamonfina Prot. n° 3703 del 26/04/18). In secondo luogo, si rileva che alcuna segnalazione/denuncia che fosse intesa a far rilevare l’accaduto, è stata avanzata dall’attrice (cfr. note Prot. n°3672 del 24/04/18 e Prot. n°3103 del 26/04/18). Passando alle dichiarazioni rese dai testi escussi sono assolutamente inattendibili, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo-contenutistico, ma soprattutto apparentemente compiacenti…!!! Sotto il profilo soggettivo si richiama l’attenzione del Giudicante, sul fatto che gli unici testimoni che riferiscono dei fatti di causa sono un amico dell’attrice e un vicino di casa dell’attrice, come dagli stessi dichiarato. Entrambi riferiscono circostanze di fatto del tutto compiacenti alla tesi attorea, limitandosi a ribadire la dinamica del sinistro indicata in citazione, senza in alcun modo precisare, arricchire e descrivere i luoghi di causa e lo svolgimento dei fatti. Ne consegue, dunque la compiacenza dei testi nel ricordare l’evento! Tuttavia, se pure si volesse dare credito a questa straordinaria coincidenza, la testimonianza raccolta risulta, dal punto di vista oggettivo-contenutistico, assolutamente generica, lacunosa, scarna ed insufficiente. Altro commento o chiarimento sarebbe inutile e superfluo. Ne discende, dunque, che allo stato della causa l’assunto di parte attrice rimane privo di una prova esaustiva ed attendibile, al fine di dimostrare la colpevolezza del Comune di Roccamonfina nella produzione dell’evento de quo. Orbene dalla istruttoria espletata, è emerso che la buca per cui è causa era perfettamente visibile, tanto più che l’incidente è successo alle ore 17,30 del mese di novembre, ovvero all’imbrunire, ma in ogni caso in condizioni di perfetta illuminazione, come si evince dalla nota del Comune di Roccamonfina Prot. n° 3703 del 26/04/18 con relativa produzione fotografica e dalle dichiarazioni dei due testi escussi, trattasi, infatti, di centro abitato, aperto al traffico veicolare e pedonale. Dunque, si era in presenza di una situazione concreta, che imponeva all’utente di adeguare la sua condotta a tale situazione per evitare il pericolo, essendo tale buca né occulta, né insidiosa. Ma vi è più! L’attrice nel libello introduttivo riferisce che inciampava in una buca posta sul manto stradale, adiacente ad un reticolato di ferro adibito a scolo delle acque piovane, ed è proprio da tale assunto che si evince che la buca in questione era perfettamente visibile e richiedeva, dunque, maggiore attenzione nel percorrere detto tratto di strada! Ed ancora, dando per buono quanto sostenuto da parte istante in citazione, ovvero che l’incidente si sarebbe verificato in prossimità di un canale di scolo delle acque piovane, è doveroso sottolineare che il limite tra la sede stradale e il canale di scolo è netto essendo la sede stradale ricoperta di asfalto e il canale di scolo delle acque piovane in cemento! (Cfr. nota del Comune di Roccamonfina Prot. n° 3703 del 26/04/18). La Signora avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del tratto viario su cui procedeva e che conosceva bene, in quanto la stessa abita a Roccamonfina come candidamente dichiarato dal teste residente in Roccamonfina. Ne consegue, pertanto, che il detto tratto viario, non poteva costituire insidia stradale poiché, per le circostanze in cui si è verificato l’accaduto (l’attrice è un abituale frequentatore di quel tratto stradale), la presunta insidia era dall’attrice concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di chi utilizza uti civis i beni demaniali, aperti alla fruizione della generalità dei consociati, (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. N. 366/2000 e Cass. Civ. Sez. III Sent. N4632/2004). Nel caso di specie, rappresentando la buca un pericolo non occulto o insidioso, ma visibile ed evitabile, deve affermarsi che le conseguenze pregiudizievoli del sinistro ricadono sull’attrice che ha tenuto una condotta inadeguata rispetto al pericolo stesso, non prestando sufficiente diligenza nel prevenire i danni, (cfr. Trib. Di Brindisi, 03/11/2005, n.1041). Da ciò consegue il rigetto della proposta domanda giudiziaria.» A conclusione del dibattimento, il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, dott.ssa Paola De Biasio, ha in modo inequivocabile ritenuto infondata e non provata la domanda avanzata nei confronti dell’Ente Comunale, rigettando così la domanda di risarcimento della signora F.R. con sentenza della causa civile iscritta al N.1527/18, udienza del 18/03/2019.