La compagnia telefonica deve risarcire i disservizi sull’utenza. La Cassazione bacchetta l’azienda delle TLC
Se la linea telefonica è malfunzionante non sempre la vincono le compagnie telefoniche, spesso restie a risarcire i danni subiti agli utenti conseguenti a causa delle loro condotte. Per la Cassazione con l’ordinanza 3996/20 depositata dalla terza sezione civile in data odierna, infatti, è possibile ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti se ricorrono determinate condizioni in ossequio ad alcuni basilari principi di diritto civile. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un colosso delle telecomunicazioni contro un’azienda che l’aveva citata per i danni patiti a causa dell’inadempimento del contratto di utenza stipulato, in quanto le linee telefoniche non funzionanti avevano creato non pochi disservizi e compromesso l’esercizio dell’attività aziendale. La compagnia telefonica era stata condannata dalla Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, a risarcire l’azienda. I giudici di legittimità nel rigettare le doglianze del ricorso in questione hanno ricordato che «in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 Cc». Peraltro, rilevano gli ermellini che quando viene dedotto «l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione».