Covid-19, negozi e supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta
🔴 #CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n. 30, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, l’ordinanza prevede che nelle giornate di domenica e lunedì prossimi (Pasqua e Lunedì in Albis) resteranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante.
ORDINANZA n. 30 del 9/04/2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.-Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.
Giunta Regionale della Campania Il Presidente Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure:-nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante.2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia. 3. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni e ai Prefettidella Regione. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.Avverso lapresente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.