La Convenzione di Ginevra del 1864
Il 22 agosto 1864 venne adottata la Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna, sotto lo sprone delle idee del benefattore ginevrino Jean Henry Dunant. Alla conclusione di questo trattato si associa la nascita dell’International Humanitarian Law (Diritto Internazionale Umanitario). L’accordo ha istituzionalizzato precetti globali a favore del genere umano, per il bene della collettività e per la salvaguardia delle genti: in esso si sanciscono tutte le azioni protettive verso le vittime delle operazioni belliche, e si vincolano le parti in conflitto a prestare assistenza e ad accudire gli infermi e i feriti delle Forze Armate; si indicano i parametri della neutralità del personale e dei mezzi sanitari impegnati in teatro di guerra attraverso l’uso del simbolo tutelare della Croce Rossa, messo a protezione anche di equipaggiamenti, corredi e dotazioni quali presidi della salute pubblica. Il documento è stato dunque concepito per lenire e mitigare patimenti. L’Articolo 3 del Capitolo I ribadisce l’eguaglianza formale e sostanziale dell’uomo, cioè il valore connaturato della dignità umana, senza alcuna discriminante razziale, di genere, di idioma, di status sociale, di confessione, di orientamento politico e di posizione ideologica. I non combattenti e coloro che non combattono più saranno trattati sempre con animo di apertura, di benevolenza e di solidarietà. È ovvio che pratiche medioevali e oscurantistiche come violenza, tortura e sevizie al fine di procurare sofferenza e dolore sono considerate outlaw, altresì l’omicidio, la cattura, le mutilazioni, il vilipendio alla dignità del genere umano, le condanne da parte di Tribunali illegittimi e non conformi alla Legge. Quando i civili presenti nelle operazioni belliche hanno carenza di vettovagliamento, il corpo normativo dello jus in bello (DIU), mediante il principio dell’accesso umanitario, disciplina iniziative equanimi ed al di sopra delle parti: le Nazioni in lotta sono vincolate a rendere possibili e agevolare le azioni di soccorso, ma a causa di molteplici ragioni (lungaggini dell’apparato burocratico, security, obiezioni delle parti, criticità strategiche e asperità delle configurazioni geografiche) l’applicazione dell’International Humanitarian Law comporta un impiego estenuante di energie.