Gli emblemi protettivi del Movimento Internazionale della Croce Rossa
Nell’Art.38 del VII Capitolo della I Convenzione di Ginevra si legge che, quale atto di rispetto nei confronti della Confederazione elvetica, la “Croce Rossa” in campo bianco rimane come figura simbolica del complesso dei servizi sanitari e assistenziali delle Forze Armate, pur mantenendo in vigore l’armoriale delle altre figure come la “Mezzaluna Rossa” e il “Leone e il Sole Rosso” in campo bianco. Al suo esordio, il Movimento Internazionale della Croce Rossa aveva scelto di adottare solo il simbolo araldico della croce vermiglia su fondo bianco: tale preferenza non aveva alcuna implicazione di tipo religioso, ma si era scelto di usare il simbolo antitetico alla bandiera svizzera (Schweizerfahne, la croce greca bianca su fondo cremisi). L’Impero Ottomano, però, contestò tale risoluzione per implicazioni legate al proprio culto e fu così che il Movimento decise di adottare anche la “Mezzaluna Rossa”, a cui, successivamente, venne aggiunto l’emblema del “Leone e del Sole Rosso”, richiesta avanzata dall’Iran, che però dal 1980 ha scelto di usare la “Red Crescent”. Al fine di non creare precedenti giuridici in materia, il Movimento ha respinto la richiesta dello Stato d’Israele riguardo l’adozione dell’insegna della Stella di David vermiglia, emblema adottato dalla Magen David Adom in Israel (Scudo di David Rosso in Israele), l’equivalente del nostro sodalizio di assistenza. La richiesta nacque al fine di equiparare il simbolo ebraico a quelli cristiani e musulmani, ma ciò avrebbe aperto la strada ad una pletora di istanze infinite che avrebbero generato confusione e incertezze, anche perché, come già ribadito, il simbolo crociato nulla ha a che vedere con la confessione religiosa, non è un contrassegno culturale e non è un simbolo politico. Il Terzo Protocollo dell’8 dicembre 2005 introduce l’adozione di un nuovo emblema, il “Cristallo Rosso”, con la possibilità di inserirvi un’altra icona approvata dalle Convenzioni ginevrine, ed anche la facoltà dell’accostamento di più simboli, o di una rappresentazione grafica che sia stata realmente utilizzata da uno Stato firmatario e notificata poi al Comitato Internazionale della Croce Rossa e alle altre High Contracting Parties prima dell’entrata in vigore del terzo trattato elvetico. Tali segni di riconoscimento vengono definiti “emblemi protettivi”: ogni individuo ed ogni struttura contraddistinti da tali insegne godono di usbergo di Legge internazionale e equivalgono all’ordine unanime di divieto di aggressione. Sotto l’egida di tali emblemi vanno annoverati medici e operatori sanitari, le attrezzature e le dotazioni medico-assistenziali, le autoambulanze, il clero e tutti i volontari del Movimento dei 190 Stati membri.