Usura bancaria. Finanziaria caput: usura infinitesimale nel tasso d’interesse del contratto di finanziamento al consumo

Una sentenza esemplare in tema di usura bancaria arriva dal Tribunale di Lecce che in una causa in opposizione ad un decreto ingiuntivo che traeva origine da un finanziamento al consumo ha accolto le doglianze di un debitore e ha annullato l’ingiunzione. La novità della recentissima decisione pubblicata lo scorso 24 luglio, ma comunicata in data di ieri, sta nel principio secondo cui se anche il tasso contrattuale supera “seppur di solo una minima percentuale” (pari allo 0,044 %) la soglia antiusura, è nulla ogni clausola “tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo”. La conseguenza dell’applicazione della legge, ed in particolare dell’art. 1815 del c.c., è che non sono dovuti gli interessi. La fattispecie trae origine da un decreto ingiuntivo notificato a seguito del ritardato pagamento delle rate di un prestito al consumo. Il debitore che aveva richiesto l’assistenza degli esperti dello “Sportello dei Diritti” si era reso conto che qualcosa non quadrava nell’entità dei tassi pattuiti. A seguito di una consulenza tecnica econometrica di parte, infatti, il TAEG (Tasso Anno Effettivo Globale) era risultato, seppur di pochissimo, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula pubblicato trimestralmente con D.M. Economia. Da qui l’opposizione, con l’assistenza dei nostri consulenti, tra cui l’avvocato Donato Maruccia e la successiva CTU del Tribunale di Lecce che confermava che il tasso superava “seppur di solo una minima percentuale” (pari allo 0,044 %) quello antiusura pure tenuto in conto le spese per l’incasso delle rate pari ad 1,50 euro.
In tal senso, nel far proprie le conclusioni del CTU, il giudice ha sottolineato che: “Al riguardo appare evidente che, anche solo eliminando dal calcolo l’importo di 1,50 euro, relativo al costo pattuito di incasso delle rate, non si configura il superamento del tasso soglia. Pertanto, di seguito, quale ausilio alle determinazioni che l’ill.mo Giudice andrà ad assumere si allega la tabella riepilogativa delle analisi svolte, anche senza l’inserimento del predetto costo di euro 1,50 per ogni rata quale commissione di incasso convenuta nel contratto stipulato. Sul punto, vale la pena di rilevare che, secondo le “Istruzioni per la rilevazione dei TEGM emanate dalla Banca d’Italia nel 2006 (par.C4, “Trattamento degli oneri e delle spese”) vanno incluse: “… omissis….4) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b)”. Ragion per cui appaiono corrette le conclusioni del CTU, secondo cui “In definitiva, il contratto in esame, pur essendo conforme alla normativa civilistica attinente la determinabilità dell’oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate, risulta in violazione della disciplina anti-usura. Nello specifico, la pattuizione di condizioni economiche (avuto riguardo sia agli interessi di corrispettivo, sia agli ulteriori oneri previsti in contratto) tali da comportare la previsione di un TAEG superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula determina di per sè stessa l’usurarietà “ab origine” della pattuizione e la nullità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c.”. La conseguenza, quindi, è la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese della banca.
Come dicevamo, quindi, una decisione a dir poco esemplare che costituisce un significativo precedente in materia e che c’impone di invogliare i cittadini che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rate di finanziamenti e mutui a verificare puntualmente se le pattuizioni perché a volte anche pochi centesimi possono far la differenza come nel caso del debitore da noi affrontato.

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