Regione Campania – Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità

ORDINANZA n. 85 del 26 ottobre 2020 – OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità.
VISTO l’art. 32 della Costituzione (omissis…) emana la seguente ORDINANZA
1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2020 su tutto il territorio regionale: è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. All’Unità di crisi regionale è dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale;1.2 è confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo; 1.3 l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020; 1.4 fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23.00; 1.5 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario. In ogni caso: a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;  b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere; 1.6 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del punto 1.5 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445. 2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. E’ dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di valutare e proporre, entro il 28 ottobre 2020, di concerto con l’ANCI Campania, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre. 4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto di sposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n. 33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio della regione, all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Firmato DE LUCA

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