Covid-19, scuola dell’infanzia, da lunedì si resta a casa
È in corso di pubblicazione l’Ordinanza n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19. Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell’infanzia. Ecco i contenuti dell’ordinanza:
1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
2) Con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;
3) Con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, è confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffolla-mento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. È demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi;
4) COMUNE DI ARZANO: con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con riferimento al centro urbano di Arzano (NA), sono confermate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristora-zione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.- Sono pertanto sospese ad Arzano le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato
1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari; e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.