Violenza e molestie sul lavoro: ratificata la Convenzione Oil
Il Parlamento italiano, con la recente Legge 15 gennaio 2021 n.4 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.20 del 26 gennaio 2021), ha autorizzato la ratifica della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
L’Oil, come è noto, è l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di questioni relative al mondo del lavoro, istituita nel 1919. In occasione del primo centenario di attività, nell’ambito della Conferenza internazionale del lavoro (Ilc) tenutasi a Ginevra il 21 giugno 2019, l’Oil ha adottato una Convenzione, la n.190/2019, per combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, accompagnata dalla Raccomandazione, non vincolante, che fornisce agli Stati aderenti linee guida e orientamenti sull’applicazione della Convenzione stessa.
La Convenzione prevede che ciascuno Stato membro si impegni ad adottare leggi, regolamenti, sistemi di verifica e controllo che contrastino ogni forma di violenza e molestia nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere, che, nel rappresentare anche una minaccia alle pari opportunità, sono riconosciute come un abuso o violazione dei diritti umani (“la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona”, e “influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro”).
La Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro e mira a proteggere lavoratori, indipendentemente dal loro status contrattuale. Il testo include, difatti, tra l’altro, anche le persone in formazione, tirocinio, apprendistato e i volontari.
La Convenzione definisce
• “violenza e molestie” nel mondo del lavoro un insieme di pratiche e di comportamenti vietati, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano e possano causare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, incluse la violenza e le molestie di genere;
• “violenza e molestie di genere” un insieme di pratiche e di comportamenti vietati nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
Le disposizioni della Convenzione dovranno essere applicate mediante legislazione nazionale e mediante contratti collettivi o altre misure conformi alla prassi nazionale, anche estendendo, o adattando, le misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed elaborando, se necessario, misure specifiche, che includano la violenza e le molestie ed i rischi psicosociali correlati. Gli Stati membri sono, pertanto, tenuti a rispettare, promuovere e attuare, attraverso la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, il diritto ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie nonché ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere, adoperandosi per assicurare “tolleranza zero nel mondo del lavoro”.
La Convenzione Oil è una importante conquista, soprattutto in relazione all’obiettivo di essere giunti ad una definizione concordata, a livello mondiale, di violenza e molestie e, grazie ai nuovi strumenti normativi, all’indicazione di quali sono le azioni da intraprendere per prevenire e contrastare il fenomeno.
La parola chiave è, dunque, “prevenzione” dei fenomeni di violenza e molestia nei luoghi di lavoro e in questo scenario saranno indubbiamente chiamati a svolgere la loro parte anche i Comitati unici di garanzia, che, per vocazione istituzionale, concorrono a creare un ambiente lavorativo migliore, più sicuro e dignitoso per donne e uomini.