Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli
Si comunica che, a decorrere dal 22 febbraio 2021, tutti i concorrenti convocati per lo svolgimento di prove o accertamenti, in aggiunta alle misure già adottate con il Decreto Interministeriale 6 luglio 2020, recante “Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”, dovranno:
• esibire esito negativo di test antigenico rapido di ultima generazione (di cui alla Circolare del Ministero della Salute 8 gennaio 2021, n. 705) o di test molecolare oro-rino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2, effettuato presso una struttura pubblica o accreditata, in momento non antecedente a 72 ore rispetto alla data di presentazione per lo svolgimento delle prove o del gruppo di fasi selettive;
• osservare moderazione vocale, da intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della voce, quanto della concitazione espressiva (per diminuire il c.d. effetto droplet).
Si rammenta che – ai sensi dell’articolo 259, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – il candidato impossibilitato a partecipare a una o più fasi della procedura concorsuale, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, potrà essere rinviato, previa presentazione di apposita istanza da far pervenire all’indirizzo PEC dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.